(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
  Gli  o.i.c.v.m.  situati  in  altri Paesi della Comunita' europea e
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n.  85/611
e  88/220  e il depositario, ove esistente, qualora non dispongano in
Italia di una sede secondaria, stipulano apposita convenzione con  un
ente creditizio insediato in Italia (di seguito banca corrispondente)
avente  ad  oggetto lo svolgimento di funzioni di intermediazione nei
pagamenti  connessi  con  la  sottoscrizione  e   la   partecipazione
nell'o.i.c.v.m. estero da parte dei soggetti residenti in Italia.
  L'o.i.c.v.m.  e  il depositario, se esistente, predispongono con la
banca corrispondente in Italia tutti i mezzi necessari per assicurare
con  efficienza   lo   svolgimento   delle   funzioni   della   banca
corrispondente.  A  tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di
supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari  affinche'
sia  data  tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle
richieste di riacquisto o rimborso delle quote  e  al  pagamento  dei
proventi alla data prestabilita dallo o.i.c.v.m.
  Inoltre, la banca corrispondente in Italia:
   cura,  ove non vi provveda direttamente l'o.i.c.v.m., l'inoltro al
sottoscrittore della  lettera  di  conferma  dell'investimento  dalla
quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le
quote  o  azioni  sottoscritte,  il mezzo di pagamento utilizzato, la
data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
   procede   alla   consegna   al   partecipante   del    certificato
rappresentativo delle parti dell'o.i.c.v.m. sottoscritte e ne cura le
operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
   espleta  tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio
dei diritti sociali connessi alle parti dell'o.i.c.v.m.  detenute  da
investitori  residenti in Italia, e tiene a disposizione dei medesimi
l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ed il  testo
delle delibere adottate.
  Presso  la  banca  corrispondente  in  Italia  sono  depositati,  a
disposizione degli investitori, copia dell'ultima  relazione  annuale
certificata    e    dell'ultima    relazione    semestrale    redatta
dall'o.i.c.v.m. Gli  investitori  che  ne  facciano  richiesta  hanno
diritto  di  ottenere  gratuitamente, anche a domicilio, una copia di
detta documentazione.
  La  convenzione  per   l'assunzione   delle   funzioni   di   banca
corrispondente  puo' essere stipulata dall'o.i.c.v.m. comunitario con
piu' enti creditizi insediati in Italia.
  I soggetti incaricati del collocamento in  Italia  delle  parti  di
o.i.c.v.m.  di cui si tratta sono impegnati dall'o.i.c.v.m. medesimo,
con apposita convenzione, anche ai sensi dell'art.  1411  del  codice
civile,  a  trasmettere, entro e non oltre il primo giorno lavorativo
successivo  a  quello   della   loro   ricezione,   le   domande   di
sottoscrizione  o  di  rimborso  e i mezzi di pagamento relativi alle
sottoscrizioni.  Qualora  l'o.i.c.v.m.  si  avvalga  di  piu'  banche
corrispondenti   il  collocatore  fornira'  al  sottoscrittore  o  al
partecipante   l'indicazione   della   banca    corrispondente    cui
l'operazione e' attribuita per l'esecuzione.