ALLEGATO Gli o.i.c.v.m. situati in altri Paesi della Comunita' europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e 88/220 e il depositario, ove esistente, qualora non dispongano in Italia di una sede secondaria, stipulano apposita convenzione con un ente creditizio insediato in Italia (di seguito banca corrispondente) avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'o.i.c.v.m. estero da parte dei soggetti residenti in Italia. L'o.i.c.v.m. e il depositario, se esistente, predispongono con la banca corrispondente in Italia tutti i mezzi necessari per assicurare con efficienza lo svolgimento delle funzioni della banca corrispondente. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinche' sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dallo o.i.c.v.m. Inoltre, la banca corrispondente in Italia: cura, ove non vi provveda direttamente l'o.i.c.v.m., l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione; procede alla consegna al partecipante del certificato rappresentativo delle parti dell'o.i.c.v.m. sottoscritte e ne cura le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento; espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle parti dell'o.i.c.v.m. detenute da investitori residenti in Italia, e tiene a disposizione dei medesimi l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ed il testo delle delibere adottate. Presso la banca corrispondente in Italia sono depositati, a disposizione degli investitori, copia dell'ultima relazione annuale certificata e dell'ultima relazione semestrale redatta dall'o.i.c.v.m. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione. La convenzione per l'assunzione delle funzioni di banca corrispondente puo' essere stipulata dall'o.i.c.v.m. comunitario con piu' enti creditizi insediati in Italia. I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle parti di o.i.c.v.m. di cui si tratta sono impegnati dall'o.i.c.v.m. medesimo, con apposita convenzione, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione o di rimborso e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni. Qualora l'o.i.c.v.m. si avvalga di piu' banche corrispondenti il collocatore fornira' al sottoscrittore o al partecipante l'indicazione della banca corrispondente cui l'operazione e' attribuita per l'esecuzione.