Art. 2.
  Nell'area  di  cui  al  precedente art. 1 e' vietata, salvo che per
motivi di studio, previa autorizzazione  del  Ministro  della  marina
mercantile  e  del  Ministro  dell'ambiente,  per quanto di specifica
competenza:
    a) l'asportazione, anche  parziale,  o  il  danneggiamento  delle
formazioni geologiche e minerali;
    b)  la  navigazione,  l'accesso  e  la  sosta  di navi o unita' a
motore;
    c)  la  pesca  professionale  e  sportiva  con  qualunque   mezzo
esercitata;
    d)  la  caccia,  la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in
genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di  specie
estranee;
    e)  l'alterazione  diretta  o  indiretta,  con  qualsiasi  mezzo,
dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' la discarica  dei
rifiuti  solidi  e  liquidi  ed  in  genere l'immissione di qualsiasi
sostanza   che   possa   modificare,   anche   transitoriamente,   le
caratteristiche dell'ambiente marino;
    f)  l'introduzione  di  armi,  esplosivi  e di qualsivoglia mezzo
distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche od inquinanti;
    g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio  o
turbativa  alla  realizzazione  degli eventuali programmi di studio e
ricerca da attuarsi nell'area.