Art. 2.
  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  registrare  atti,  contratti  e
provvedimenti  giudiziari  in  sospensione  di  imposta  fino  al  31
dicembre 1992, esclusa al riguardo la  responsabilita'  solidale  dei
pubblici  ufficiali  di  cui  all'art.  57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,  nonche'  dall'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  possono  essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai
contribuenti che hanno il domicilio,  la  residenza,  la  sede  o  la
stabile  organizzazione  nei  comuni  individuati  con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio  1991  citato  nelle
premesse.
  I  soggetti di cui al comma precedente, tenuti successivamente alla
data del 13 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di
liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto  ai  sensi
degli  articoli  27,  33  e  74,  quarto comma, del citato decreto n.
633/1972, e successive modificazioni,  sono  dispensati  dai  sudetti
obblighi  e debbono comprendere le operazioni registrate e versare la
relativa imposta secondo le seguenti scadenze e modalita':
    a) le operazioni registrate dal 13 al 31  dicembre  1990  debbono
essere  comprese  nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'anno 1990 e deve  essere  versata  la  relativa
imposta entro il 31 dicembre 1992;
    b)  le  operazioni  relative  al  periodo  dal  1›  gennaio al 31
dicembre 1991 debbono essere  comprese  nella  dichiarazione  annuale
relativa  all'anno  1991  il  cui termine di presentazione scade il 5
settembre 1993 ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n.  2198
del 27 dicembre 1991 e la relativa imposta deve essere versata in tre
rate trimestrali di uguale importo,  scadenti  rispettivamente  il  5
settembre 1993, 5 dicembre 1993 e 5 marzo 1994;
    c)  le  operazioni  relative  al  periodo  dal  1›  gennaio al 31
dicembre 1992 debbono essere  comprese  nella  dichiarazione  annuale
relativa  all'anno  1992 il cui termine di presentazione e' prorogato
al 5 giugno 1994 e la relativa imposta deve  essere  versata  in  tre
rate  trimestrali  di  uguale  importo  scadenti rispettivamente il 5
giugno 1994, 5 settembre 1994 e 5 dicembre 1994.
  Le dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni  relativamente  ai  periodi  di  imposta in corso al 13
dicembre 1990, nonche' dei due periodi di imposta successivi, possono
essere presentate rispettivamente dal 1› gennaio al 31 gennaio  1993,
dal  1›  al  30  novembre  1993,  dal  1›  al 28 febbraio 1994, fermi
comunque restando gli  ordinari  termini  di  scadenza  previsti  dai
predetti articoli.
  Le  imposte  dovute  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi da
presentare nel mese di gennaio 1993 vanno  corrisposte  nello  stesso
termine.
  Le  imposte  dovute  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi da
presentare nel mese di novembre 1993 vanno ripartite in due rate  con
scadenza nei mesi di novembre 1993 e gennaio 1994.
  Le  imposte  dovute  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi da
presentare nel mese di febbraio 1994 vanno ripartite in due rate  con
scadenza nei mesi di febbraio 1994 e aprile 1994.
  I  soggetti che si avvalgono degli ordinari termini di scadenza per
la presentazione delle dichiarazioni di cui ai predetti  articoli  9,
10  e  11,  sono  tenuti  al  versamento  delle imposte relative alle
dichiarazioni medesime nei termini ordinari.
  Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990
al 31 dicembre 1992  devono  essere  ripartite  in  venticinque  rate
mensili,  scadenti  ognuna  tra  il  1›  ed  il 15 di ciascun mese, a
partire dal 1› gennaio 1993, tenendo presente che  le  ritenute  alla
fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima
rata,  quelle  operate  nel  1991  vanno  ripartite in dodici rate di
uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi da febbraio 1993
a gennaio 1994 e quelle operate nel 1992 vanno  ripartite  in  dodici
rate  di  uguale  importo  da  corrispondere  in ciascuno dei mesi da
febbraio 1994 a gennaio 1995.