Art. 2. E' fatta salva la facolta' di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione di imposta fino al 31 dicembre 1992, esclusa al riguardo la responsabilita' solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991 citato nelle premesse. I soggetti di cui al comma precedente, tenuti successivamente alla data del 13 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633/1972, e successive modificazioni, sono dispensati dai sudetti obblighi e debbono comprendere le operazioni registrate e versare la relativa imposta secondo le seguenti scadenze e modalita': a) le operazioni registrate dal 13 al 31 dicembre 1990 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990 e deve essere versata la relativa imposta entro il 31 dicembre 1992; b) le operazioni relative al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 il cui termine di presentazione scade il 5 settembre 1993 ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2198 del 27 dicembre 1991 e la relativa imposta deve essere versata in tre rate trimestrali di uguale importo, scadenti rispettivamente il 5 settembre 1993, 5 dicembre 1993 e 5 marzo 1994; c) le operazioni relative al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1992 il cui termine di presentazione e' prorogato al 5 giugno 1994 e la relativa imposta deve essere versata in tre rate trimestrali di uguale importo scadenti rispettivamente il 5 giugno 1994, 5 settembre 1994 e 5 dicembre 1994. Le dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni relativamente ai periodi di imposta in corso al 13 dicembre 1990, nonche' dei due periodi di imposta successivi, possono essere presentate rispettivamente dal 1 gennaio al 31 gennaio 1993, dal 1 al 30 novembre 1993, dal 1 al 28 febbraio 1994, fermi comunque restando gli ordinari termini di scadenza previsti dai predetti articoli. Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di gennaio 1993 vanno corrisposte nello stesso termine. Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di novembre 1993 vanno ripartite in due rate con scadenza nei mesi di novembre 1993 e gennaio 1994. Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di febbraio 1994 vanno ripartite in due rate con scadenza nei mesi di febbraio 1994 e aprile 1994. I soggetti che si avvalgono degli ordinari termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai predetti articoli 9, 10 e 11, sono tenuti al versamento delle imposte relative alle dichiarazioni medesime nei termini ordinari. Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1992 devono essere ripartite in venticinque rate mensili, scadenti ognuna tra il 1 ed il 15 di ciascun mese, a partire dal 1 gennaio 1993, tenendo presente che le ritenute alla fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima rata, quelle operate nel 1991 vanno ripartite in dodici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi da febbraio 1993 a gennaio 1994 e quelle operate nel 1992 vanno ripartite in dodici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi da febbraio 1994 a gennaio 1995.