Art. 3.
  Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990  ed
hanno  effetto  fino  al  31  dicembre 1992, salvo diverso successivo
provvedimento  anche   agli   effetti   dell'accertamento   e   della
riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Le denunce
per  l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di arti e
professioni  dovute  per  gli  anni  1991  e  1992  vanno  presentate
rispettivamente  entro il 31 gennaio 1993 e 30 aprile 1993. L'imposta
e' corrisposta mediante versamento da eseguirsi in due rate  di  pari
importo  scadenti  rispettivamente  alla  data di presentazione delle
relative denunce ed alla data del 31 marzo 1993 e 30 settembre 1993.
  Il recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche in  materia
di tributi locali, per effetto delle sospensioni di cui alla presente
ordinanza,  avverra'  senza corresponsione di interessi o altri oneri
e, ove non sia diversamente disposto dalle  disposizioni  precedenti,
mediante rateizzazioni in dodici rate di pari importo a decorrere dal
mese  di  aprile 1993, per i tributi riscuotibili mediante iscrizione
al ruolo e in dodici rate rate bimestrali di pari importo per  quelli
riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo.
  Non  si  fara'  comunque  luogo  a rimborsi o restituzioni di somme
corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente
ordinanza.
  Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2,
dell'ordinanza n. 2057/FPC  del  21  dicembre  1990  in  ordine  alla
sospensione,  a  decorrere  dal  13 dicembre 1990 fino al 31 dicembre
1992,  dei  termini  processuali  di  prescrizione  e  di   decadenza
riguardanti  l'accertamento  e  la  riscossione delle imposte e delle
tasse  erariali  e  locali,  nonche'  delle  entrate  aventi   natura
patrimoniale e assimilata.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO