Art. 3. Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 31 dicembre 1992, salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Le denunce per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per gli anni 1991 e 1992 vanno presentate rispettivamente entro il 31 gennaio 1993 e 30 aprile 1993. L'imposta e' corrisposta mediante versamento da eseguirsi in due rate di pari importo scadenti rispettivamente alla data di presentazione delle relative denunce ed alla data del 31 marzo 1993 e 30 settembre 1993. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche in materia di tributi locali, per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, avverra' senza corresponsione di interessi o altri oneri e, ove non sia diversamente disposto dalle disposizioni precedenti, mediante rateizzazioni in dodici rate di pari importo a decorrere dal mese di aprile 1993, per i tributi riscuotibili mediante iscrizione al ruolo e in dodici rate rate bimestrali di pari importo per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo. Non si fara' comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2, dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 fino al 31 dicembre 1992, dei termini processuali di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonche' delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1992 Il Ministro: FACCHIANO