AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ....... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche  disposizioni  (art.  1,
commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
              ((Soppresso dalla legge di conversione))
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5
          della legge di conversione del presente decreto:
             "2. Il comma 1-bis dell'art.  15  del  decreto-legge  15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, e' cosi' modificato:
               a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
               '1-bis. Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,   un   decreto   legislativo  recante  le  norme
          occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:';
               b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
               ' b) iscrizione in un  registro  presso  il  Ministero
          dell'interno,  delle  nuove e delle precedenti generalita',
          dei dati  anagrafici,  sanitari  e  fiscali  relativi  alla
          persona,  nonche'  di quelli relativi al possesso, da parte
          della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto
          dalla  legge  per  l'esercizio  di  determinate  attivita';
          previsione  che  gli  atti,  provvedimenti  e   certificati
          relativi  alla  stessa  persona,  compresi  gli  atti  e  i
          certificati di stato civile e loro estratti, possano essere
          rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti
          uffici ed organi,  all'autorita'  designata  dal  Ministero
          dell'interno, a richiesta di quest'ultima'.
             3.  Il  comma  2-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29
          ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' sostituito dal seguente:
             '2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della
          lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa  svolge le funzioni
          previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre  1992.
          A  decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette
          funzioni,  le  competenze  sono  attribuite   al   Ministro
          dell'interno  con  facolta'  di  delega  nei  confronti dei
          prefetti e  del  Direttore  della  Direzione  investigativa
          antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri
          organi   e   uffici   dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  secondo  criteri  che   tengano   conto   delle
          competenze  attribuite  dalla normativa vigente ai medesimi
          organi, uffici e  autorita'.  Le  competenze  previste  dal
          comma 3 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982,
          n.  629,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12
          ottobre 1982, n. 726, come  introdotto  dall'art.  2  della
          legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della
          polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza'.
             4. Al comma 2-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 29
          ottobre  1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: 'A decorrere dal
          1  gennaio  1995'  sono  sostituite  dalle  seguenti:   'A
          decorrere dal 1 gennaio 1993'.
             5. All'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1991, n. 410, dopo il  comma  2-quinquies  e'  aggiunto  il
          seguente:
             '2-sexies.  In  relazione  a  quanto stabilito dal comma
          2-quater,  il  Ministro  dell'interno  con  propri  decreti
          provvede   a   trasferire   alla   Direzione  investigativa
          antimafia le dotazione immobiliari, nonche' i  mezzi  e  le
          attrezzature    tecnico-logistiche   di   cui   all'Ufficio
          dell'Alto commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro  la  delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la
          disponibilita'   e   determina,   di   concerto   con    le
          amministrazioni  interessate,  l'assegnazione alla medesima
          Direzione investigativa antimafia del personale in servizio
          alla  data  del  31   dicembre   1992,   presso   l'Ufficio
          predetto'".
          Art.  15  D.L.  15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure in materia
          di sequestri di persona a scopo  di  estorsione  e  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia, come
          sopra modificato:
             "Art.  15.  - 1. Nell'ambito dello speciale programma di
          protezione, quando ogni altra misura risulti non  adeguata,
          con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro di grazia e giustizia, puo' essere autorizzato, su
          richiesta   degli   interessati,   il   cambiamento   delle
          generalita',  garantendone  la  riservatezza  anche in atti
          della pubblica amministrazione.
          1-bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro   il   31   marzo  1993,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,   un   decreto   legislativo  recante  le  norme
          occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
               a) segretezza e speditezza  del  procedimento  per  il
          cambiamento  delle generalita', con esclusione di qualsiasi
          forma di pubblicita' preventiva e successiva;
               b) iscrizione  in  un  registro  presso  il  Ministero
          dell'interno  delle  nuove  e delle precedenti generalita',
          dei dati  anagrafici,  sanitari  e  fiscali  relativi  alla
          persona,  nonche'  di quelli relativi al possesso, da parte
          della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto
          dalla  legge  per  l'esercizio  di  determinate  attivita';
          previsione   che  gli  atti,  provvedimenti  e  certificati
          relativi  alla  stessa  persona,  compresi  gli  atti  e  i
          certificati di stato civile e loro estratti, possano essere
          rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti
          uffici  ed  organi,  all'autorita'  designata dal Ministero
          dell'interno, a richiesta di quest'ultima;
               c)  validita'  delle  attestazioni   ai   fini   della
          iscrizione  nell'anagrafe  del  comune  di  residenza e del
          rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche  di  atti
          di  propria  competenza,  compreso  il  nuovo  documento di
          identita';
              d) previsione che gli atti da annotarsi,  iscriversi  o
          trascriversi  nei registri dello stato civile contenenti le
          precedenti generalita', emessi successivamente  al  decreto
          di  cambiamento  delle  generalita',  continuino  ad essere
          iscritti sotto le precedenti generalita';
               e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di
          disaccordo, ad  uno  dei  due,  previa  autorizzazione  del
          giudice   tutelare,   della   facolta'   di  richiesta  del
          cambiamento di generalita' per i figli minori;
               f) previsione che il cambiamento delle generalita' non
          abbia effetto sui  rapporti  di  natura  civile,  penale  e
          amministrativa,  sostanziali  e  processuali, in corso alla
          data di cambiamento  delle  generalita'  e  disciplina  dei
          rapporti  con riguardo alle nuove generalita'; previsione e
          disciplina delle eventuali deroghe;
               g) istituzione di garanzie a tutela  dei  diritti  dei
          terzi  in buona fede; determinazione dei casi per i quali i
          terzi hanno diritto a  conoscere  il  collegamento  fra  la
          precedente  e la nuova identita'; azionabilita' dei diritti
          dei  terzi con la possibilita' per il giudice di dichiarare
          l'obbligo  di  rivelare   il   richiesto   collegamento   e
          possibilita'    di   impugnativa   in   caso   di   rigetto
          dell'istanza;
               h) adozione di appositi strumenti e procedure  per  le
          notificazioni,  le  comunicazioni e il recapito di plichi o
          altri effetti postali diretti alla persona protetta;
               i) possibilita'  per  le  persone  protette  di  agire
          mediante  rappresentanti  per  lo  svolgimento dei rapporti
          sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa
          anteriori al mutamento delle generalita', nonche' di essere
          autorizzate   ad   usare    le    precedenti    generalita'
          relativamente ai rapporti giuridici in corso;
               l)  previsione di speciali modalita' per la iscrizione
          nel casellario giudiziale, e per il rilascio  dei  relativi
          certificati,   delle   condanne   per  reati  eventualmente
          commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di
          cambiamento delle generalita'".
          Art. 2 D.L. 29 ottobre 1991, n. 345,  recante  disposizioni
          urgenti  per il coordinamento delle attivita' informative e
          investigative   nella   lotta   contro   la    criminalita'
          organizzata, come sopra modificato:
            "Art.  2  (*)  (Attivita'  informativa). - 1. Nell'ambito
          delle attivita' per le informazioni e  la  sicurezza  dello
          Stato  previste  dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme
          restando le attribuzioni e la disciplina degli  ordinamenti
          ivi  previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente
          per l'area interna e  quella  esterna,  svolgere  attivita'
          informativa  e  di  sicurezza  da  ogni pericolo o forma di
          eversione dei gruppi criminali organizzati  che  minacciano
          le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal
          fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
          -----------
             (*) Per il testo delle norme richiamate nell'articolo si
          veda il testo del D.L. n. 345/1991, coordinato con la legge
          di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 304 del 30 dicembre 1991.
          proprio  decreto, di concerto con i Ministri della difesa e
          dell'interno, emana le direttive e determina i  criteri  di
          adeguamento  dell'attivita'  informativa  del  SISDE  e del
          SISMI  alle  specifiche  finalita'  previste  dal  presente
          decreto.
             2.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  9 della legge 24
          ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento
          relativi  a  fatti  comunque  attinenti   a   fenomeni   di
          criminalita'  organizzata  di tipo mafioso, di cui il SISDE
          ed  il   SISMI   vengano   in   possesso,   devono   essere
          immediatamente   comunicati  all'Alto  commissario  per  il
          coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa  ai
          sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  1 del decreto-legge 6
          settembre 1982, n.   629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.    726,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2-bis.  Per  l'espletamento delle attivita' previste dai
          commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'art. 1-ter,
          comma 1,  del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
          n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre
          1988, n. 486, e' restituito ai servizi di appartenenza.
             2-ter. I commi 1 e 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6
          settembre  1982,  n.  629,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  come  introdotto
          dall'art.  2  della  legge  15  novembre 1988, n. 486, sono
          soppressi.
              2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della
          lotta contro la  delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni
          previste  dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992.
          A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di  dette
          funzioni,   le   competenze  sono  attribuite  al  Ministro
          dell'interno con  facolta'  di  delega  nei  confronti  dei
          prefetti  e  del  Direttore  della  Direzione investigativa
          antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri
          organi  e  uffici   dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza,   secondo   criteri   che  tengano  conto  delle
          competenze attribuite dalla normativa vigente  ai  medesimi
          organi,  uffici  e  autorita'.  Le  competenze previste dal
          comma 3 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982,
          n. 629,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          ottobre  1982,  n.  726,  come introdotto dall'art. 2 della
          legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della
          polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
            2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1993  la  rubrica
          denominata  'Alto  commissario  per  il coordinamento della
          lotta alla delinquenza di  tipo  mafioso'  istituita  nello
          stato  di previsione della spesa del Ministero dell'interno
          dall'art. 4 della  legge  15  novembre  1988,  n.  486,  e'
          soppressa  e  gli  stanziamenti previsti sui corrispondenti
          capitoli, nonche' quello specificamente indicato per l'Alto
          commissario dal comma 3 dell'art. 17 del  decreto-legge  15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, sono  trasferiti  sui  capitoli
          della  rubrica  'Sicurezza  pubblica' del medesimo stato di
          previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze  di
          funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per
          gli  oneri  complessivi concernenti le misure di protezione
          di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del
          tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
          2-sexies.   In  relazione  a  quanto  stabilito  dal  comma
          2-quater, il Ministro  dell'interno,  con  propri  decreti,
          provvede   a   trasferire   alla   Direzione  investigativa
          antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i  mezzi  e  le
          attrezzature  tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
          commissario per il  coordinamento  della  lotta  contro  la
          delinquenza   mafiosa   abbia   a   qualsiasi   titolo   la
          disponibilita'   e   determina,   di   concerto   con    le
          amministrazioni  interessate,  l'assegnazione alla medesima
          Direzione investigativa antimafia del personale in servizio
          alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto.
             3.  Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e'
          esercitato dal Comitato di cui all'art. 11 della  legge  24
          ottobre  1977,  n.  801, con l'osservanza delle modalita' e
          procedure ivi indicate".