AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ....... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche disposizioni (art. 1, commi 2, 3, 4 e 5) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. ((Soppresso dalla legge di conversione))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge di conversione del presente decreto: "2. Il comma 1-bis dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' cosi' modificato: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: '1-bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:'; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: ' b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima'. 3. Il comma 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' sostituito dal seguente: '2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza'. 4. Al comma 2-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: 'A decorrere dal 1 gennaio 1995' sono sostituite dalle seguenti: 'A decorrere dal 1 gennaio 1993'. 5. All'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente: '2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazione immobiliari, nonche' i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui all'Ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di concerto con le amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto'". Art. 15 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, come sopra modificato: "Art. 15. - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione. 1-bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalita', con esclusione di qualsiasi forma di pubblicita' preventiva e successiva; b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima; c) validita' delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identita'; d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalita', emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalita', continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalita'; e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facolta' di richiesta del cambiamento di generalita' per i figli minori; f) previsione che il cambiamento delle generalita' non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalita' e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalita'; previsione e disciplina delle eventuali deroghe; g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identita'; azionabilita' dei diritti dei terzi con la possibilita' per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilita' di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza; h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta; i) possibilita' per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalita', nonche' di essere autorizzate ad usare le precedenti generalita' relativamente ai rapporti giuridici in corso; l) previsione di speciali modalita' per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalita'". Art. 2 D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata, come sopra modificato: "Art. 2 (*) (Attivita' informativa). - 1. Nell'ambito delle attivita' per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attivita' informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ----------- (*) Per il testo delle norme richiamate nell'articolo si veda il testo del D.L. n. 345/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991. proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attivita' informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalita' previste dal presente decreto. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalita' organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. 2-bis. Per l'espletamento delle attivita' previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, e' restituito ai servizi di appartenenza. 2-ter. I commi 1 e 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi. 2-quater. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la rubrica denominata 'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso' istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'art. 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, e' soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonche' quello specificamente indicato per l'Alto commissario dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica 'Sicurezza pubblica' del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di concerto con le amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto. 3. Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e' esercitato dal Comitato di cui all'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate".