Art. 10. Computo della custodia cautelare all'estero 1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 722 (Custodia cautelare all'estero) . - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.".
Articoli 303 e 304 del c.p.p.: Riguardano, rispettivamente, i termini di durata massima della custodia cautelare; la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.