Art. 10.
             Computo della custodia cautelare all'estero
  1. L'articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  722  (Custodia  cautelare  all'estero)  .  -  1. La custodia
cautelare all'estero in conseguenza di una  domanda  di  estradizione
presentata  dallo  Stato  e'  computata  ai soli effetti della durata
complessiva  stabilita  dall'articolo  303,  comma  4,  fermo  quanto
previsto dall'articolo 304, comma 4.".
 
          Articoli 303 e 304 del c.p.p.:
             Riguardano, rispettivamente, i termini di durata massima
          della  custodia  cautelare;  la  sospensione dei termini di
          durata massima della custodia cautelare.