Art. 11.
           Reati contro l'amministrazione della giustizia
  1. Dopo l'articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  371-bis  (False  informazioni  al  pubblico  ministero).   -
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico
ministero  di  fornire  informazioni  ai  fini  delle indagini, rende
dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in  parte,  cio'  che  sa
intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.".
  2.  Nell'articolo  372  del codice penale, le parole "da sei mesi a
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".
  3. Dopo l'articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all'autorita' giudiziaria). - Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'
grave  reato,  e'  punito  con  la  reclusione  da  uno a cinque anni
chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in  certificati  o   atti
destinati  a  essere  prodotti  all'autorita' giudiziaria condizioni,
qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti  di  lavoro  in
essere  o  da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla
persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se  il  fatto
e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria.".
  4. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  375  (Circostanze  aggravanti).  -  Nei  casi previsti dagli
articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da  tre
a  otto  anni  se  dal  fatto deriva una condanna alla reclusione non
superiore a cinque anni; e' della  reclusione  da  quattro  a  dodici
anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e'
della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna
all'ergastolo.".
  5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Nei  casi  previsti  dagli  articoli 371- (( bis, )) 372 e 373, il
colpevole non e' punibile se,  nel  procedimento  penale  in  cui  ha
prestato  il  suo  ufficio  o  reso le sue dichiarazioni, ritratta il
falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.".
(( 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e'        ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona ))
(( chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita'          ))
(( giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente   ))
(( tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti ))
(( dagli articoli 371-bis  , 372 e 373, soggiace, qualora          ))
(( l'offerta e la promessa non sia accettata, alle pene stabilite  ))
(( negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi".     ))
  7. L'articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 "Art.  384  (Casi  di  non  punibilita').  - Nei casi previsti dagli
articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374  e
378,  non  e'  punibile  chi  ha  commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessita' di  salvare  se  medesimo  o  un  prossimo
congiunto  da  un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella liberta' o
nell'onore.
  Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita'
e' esclusa se il fatto e' commesso  da  chi  per  legge  non  avrebbe
dovuto  essere  richiesto  di  fornire  informazioni  ai  fini  delle
indagini o assunto come  testimonio,  perito,  consulente  tecnico  o
interprete  ovvero  avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di
astenersi   dal   rendere   informazioni,   testimonianza,   perizia,
consulenza o interpretazione.".
 
          Articoli 372, 376 e 377 del c.p., come sopra modificati:
             "Art.  372  (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
          come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria,  afferma
          il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio' che sa intorno ai fatti sui quali e'  interrogato,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni.".
          "Art.  376  (Ritrattazione).  -  Nei  casi  previsti  dagli
          articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non  e'  punibile
          se,  nel  procedimento  penale  in  cui  ha prestato il suo
          ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta  il  falso  e
          manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
             Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile,
          il  colpevole  non  e'  punibile  se  ritratta  il  falso e
          manifesta il vero prima che sulla  domanda  giudiziale  sia
          pronunciata    sentenza    definitiva,    anche    se   non
          irrevocabile".
          "Art. 377  (Subornazione).  -  Chiunque  offre  o  promette
          denaro  o  altra  utilita'  alla persona chiamata a rendere
          dichiarazioni davanti all'autorita'  giudiziaria  ovvero  a
          svolgere   attivita'   di   perito,  consulente  tecnico  o
          interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
          articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta  o
          la  promessa  non  sia accettata, alle pene stabilite negli
          articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.
             La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la
          promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
             La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
          Articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 373, 374 e  378
          del c.p.:
             riguardano,   rispettivamente,   i  delitti  di:  omessa
          denuncia di reato da parte del pubblico  ufficiale;  omessa
          denuncia  da  parte  di un incaricato di pubblico servizio;
          omessa denuncia aggravata;  omessa  denuncia  di  reato  da
          parte  del  cittadino;  omissione  di  referto;  rifiuto di
          uffici legalmente dovuti;  autocalunnia;  falsa  perizia  o
          interpretazione;    frode    processuale;   favoreggiamento
          personale.