Art. 11-bis.
          Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale
(( 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono ))
(( aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di       ))
(( impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di        ))
(( procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni   ))
(( elettorali".                                                    ))
 
          Art. 416-bis del c.p. (aggiunto dall'art. 1 della legge  13
          settembre 1982, n. 646), come modificato dall'art. 36 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo:
             "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa  parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
          o piu' persone, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
          anni.
             Coloro    che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione  e'  di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri  ovvero  al  fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".