Art. 11-ter. Introduzione dell'articolo 416- ter del codice penale (( 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, e' inserito il )) (( seguente: )) "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - (( La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". ))
Art. 416-bis del c.p.: v. in nota all'art. 11-bis.