Art. 11-ter.
        Introduzione dell'articolo 416- ter del codice penale
(( 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, e' inserito il   ))
(( seguente:                                                       ))
    "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). -  ((  La
pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche
a  chi  ottiene  la  promessa  di  voti  prevista dal terzo comma del
medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". ))
 
          Art. 416-bis del c.p.:
            v. in nota all'art. 11-bis.