Art. 11-quater.
        Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi
       recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati
(( 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi  ))
(( recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,        ))
(( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  ))
(( 1957, n. 361, le parole: "e' punito con la reclusione da sei    ))
(( mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con ))
(( la reclusione da uno a quattro anni".                           ))
 
          Art. 96 del t.u. delle leggi per la elezione  della  Camera
          dei  deputati,  approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
          come sopra modificato:
            "Art. 96. - Chiunque, per ottenere a  proprio  od  altrui
          vantaggio  la  firma per una dichiarazione di presentazione
          di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre,
          promette o somministra denaro, valori,  o  qualsiasi  altra
          utilita',  o  promette,  concede  o  fa conseguire impieghi
          pubblici o privati ad uno o piu' elettori  o,  per  accordo
          con  essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da
          uno a quattro anni e con la multa da  lire  seicentomila  a
          lire quattromilioni (*), anche quando l'utilita' promessa o
          conseguita   sia  stata  dissimulata  sotto  il  titolo  di
          indennita'  pecuniaria  data  all'elettore  per  spese   di
          viaggio  o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o
          remunerazioni  sotto  il  pretesto  di  spese   o   servizi
          elettorali.
             La  stessa pena si applica all'elettore che, per apporre
          la  firma  ad  una  dichiarazione   di   presentazione   di
          candidatura, o per dare o negare
          il   voto  elettorale  o  per  astenersi  dal  firmare  una
          dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare,
          ha accettato offerte o promesse  o  ha  ricevuto  denaro  o
          altra utilita'".
          -----------
             (*)  L'ammontare  della  pena  pecuniaria e' stato cosi'
          aggiornato sulla  base  degli  aumenti  di  pena  stabiliti
          dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art.
          113,  commi  primo e secondo, delle legge 24 novembre 1981,
          n. 689.