Art. 11-quater. Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (( 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi )) (( recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, )) (( approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo )) (( 1957, n. 361, le parole: "e' punito con la reclusione da sei )) (( mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con )) (( la reclusione da uno a quattro anni". ))
Art. 96 del t.u. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sopra modificato: "Art. 96. - Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattromilioni (*), anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'". ----------- (*) L'ammontare della pena pecuniaria e' stato cosi' aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, commi primo e secondo, delle legge 24 novembre 1981, n. 689.