Art. 12. Disposizioni in materia di armi 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. (( Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della )) (( Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli )) (( stessi poligoni. )) 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1. 3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti". (( 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle )) (( leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 )) (( giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: )) (( "I commercianti di armi devono, altresi', comunicare )) (( mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le )) (( generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o )) (( venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi )) (( vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi )) (( all'acquisto esibiti dagli interessati". )) 5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'". (( 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi )) (( di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno )) (( 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I )) (( rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare )) (( mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le )) (( generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato )) (( munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la )) (( quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli )) (( estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli )) (( interessati". )) (( 7. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo". (( 9-10 (Soppressi dalla legge di conversione). )) (( 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere )) (( dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto. Con )) (( decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro )) (( di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del )) (( commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite )) (( modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto )) (( magnetico mobile o di trasmissione per via telematica". ))
Articoli 31, 35 e 55 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773: "Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 35 (cosi' come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e dal presente articolo). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila (*). L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila (*)". "Art. 55 (cosi' come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e dal presente articolo). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila (*). L'acquirente o il cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila (*)". Articoli 2 e 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi: "Art. 2 (cosi' come mod. dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e dal presente articolo) (Armi e munizioni comuni da sparo) - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890. ----------- (*) Importi cosi' elevati per effetto dell'art. 113, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denomi- nate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile.". "Art. 10 (cosi' come mod. dall'art. 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, e dal presente articolo) (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause di- verse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni (*). E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila (*) chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. ----------- (*) Importi cosi' elevati per effetto dell'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni (*)". ----------- (*) Importi cosi' elevati per effetto dell'art. 113, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.