Art. 12.
                   Disposizioni in materia di armi
 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui
all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
indicato  il  numero  massimo  di  munizioni  di  cui  e'  consentito
l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. (( Non sono computate
le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della      ))
(( Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli   ))
(( stessi poligoni.                                                ))
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sono  determinate  le
modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1.
  3.  Al  quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono  sostituite
dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti".
(( 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle ))
(( leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18     ))
(( giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente:                   ))
(( "I commercianti di armi devono, altresi', comunicare            ))
(( mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le ))
(( generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o  ))
(( venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi       ))
(( vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi       ))
(( all'acquisto esibiti dagli interessati".                        ))
  5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere  conservato  per
un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'".
(( 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi  ))
(( di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno    ))
(( 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I     ))
(( rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare    ))
(( mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le ))
(( generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato    ))
(( munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la          ))
(( quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli       ))
(( estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli       ))
(( interessati".                                                   ))
(( 7. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile  1975,  n.  110, e' sostituito dal seguente: "La detenzione di
armi  comuni  da  sparo  per  fini   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo  31  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel
numero di tre per le armi comuni da sparo".
(( 9-10 (Soppressi dalla legge di conversione).                    ))
(( 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere   ))
(( dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in    ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto. Con     ))
(( decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  ))
(( di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del     ))
(( commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite          ))
(( modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto      ))
(( magnetico mobile o di trasmissione per via telematica".         ))
 
          Articoli  31,  35  e  55  del  t.u. delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773:
             "Art. 31. - Salvo quanto e'  disposto  per  le  armi  da
          guerra  dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
          introdurle nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta  per
          ragioni  di  commercio  o di industria, o porle comunque in
          vendita, senza licenza del questore.
             La licenza e' necessaria anche per le  collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche".
             "Art.  35 (cosi' come modificato dall'art. 1 del D.L. 22
          novembre 1956, n. 1274,  conv.  con  mod.  dalla  legge  22
          dicembre  1956,  n.  1452,  e  dal presente articolo). - Il
          fabbricante,  il  commerciante  di  armi  e  chi   esercita
          l'industria  della  riparazione  delle  armi e' obbligato a
          tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel  quale
          devono essere indicate le generalita' delle persone con cui
          le operazioni stesse sono compiute.
             Tale  registro  deve  essere  esibito  a richiesta degli
          ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  e  deve  essere
          conservato  per  un  periodo  di  cinque anni anche dopo la
          cessazione dell'attivita'.
          I  commercianti  di   armi   devono   altresi'   comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' delle persone e delle  ditte  che
          hanno  acquistato  o  venduto  loro le armi, la specie e la
          quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
          titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
          E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi  a
          privati  che  non  siano muniti di permesso di porto d'armi
          ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal  questore.
          Il  nulla  osta  non puo' essere rilasciato a minori; ha la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera.
          Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di
          cui  al comma precedente, alla presentazione di certificato
          del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un
          medico militare dal quale risulti che il richiedente non e'
          affetto  da  malattie  mentali  oppure  da  vizi   che   ne
          diminuiscono,   anche   temporaneamente,  la  capacita'  di
          intendere e di volere.
          Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un
          anno    e    con    l'ammenda    non   inferiore   a   lire
          duecentocinquantamila (*).
          L'acquirente o cessionario  di  armi  in  violazione  delle
          norme  del presente articolo e' punito con l'arresto sino a
          sei mesi e con l'ammenda sino a lire  duecentocinquantamila
          (*)".
            "Art.  55  (cosi' come modificato dall'art. 1 del D.L. 22
          novembre 1956, n. 1274,  conv.  con  mod.  dalla  legge  22
          dicembre  1956,  n.  1452,  e dal presente articolo). - Gli
          esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti  di
          qualsiasi  specie sono obbligati a tenere un registro delle
          operazioni  giornaliere  in   cui   saranno   indicate   le
          generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse
          sono  compiute.  I rivenditori di materie esplodenti devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente  per  territorio  le generalita' delle persone e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli   esplosivi   venduti   e   gli  estremi  dei  titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
             Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli
          ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
          E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie
          esplodenti di qualsiasi genere  a  privati  che  non  siano
          muniti  di  permesso  di  porto d'armi ovvero di nulla osta
          rilasciato dal questore. Il  nulla  osta  non  puo'  essere
          rilasciato  a  minori;  ha  la  validita'  di un mese ed e'
          esente da ogni tributo. La  domanda  e'  redatta  in  carta
          libera.
          Il  questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di
          cui al comma precedente, alla presentazione di  certificato
          del  medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un
          medico militare, dal quale risulti che il  richiedente  non
          e'  affetto  da  malattie  mentali  oppure  da  vizi che ne
          diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la   capacita'   di
          intendere e di volere.
          Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un
          anno    e    con    l'ammenda    non   inferiore   a   lire
          duecentocinquantamila (*).
          L'acquirente o il  cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione  delle norme del presente articolo e' punito con
          l'arresto sino a sei mesi  e  con  l'ammenda  sino  a  lire
          duecentocinquantamila (*)".
          Articoli 2 e 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante
          norme integrative della disciplina vigente per il controllo
          delle armi, delle munizioni e degli esplosivi:
             "Art.  2  (cosi'  come  mod.  dall'art. 1 della legge 21
          febbraio 1990, n. 36, e  dal  presente  articolo)  (Armi  e
          munizioni comuni da sparo)
            -  Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma del
          precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
          dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
               a)  i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
          ad anima liscia;
               b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,   a
          caricamento successivo con azione manuale;
               c)  i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce
          o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
               d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad  una  canna
          ad  anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
          semiautomatico;
               e) i fucili e le carabine che  impiegano  munizioni  a
          percussione    anulare,   purche'   non   a   funzionamento
          automatico;
               f) le rivoltelle a rotazione;
               g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
               h) le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890.
          -----------
             (*)  Importi  cosi'  elevati  per effetto dell'art. 113,
          secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.
             Sono altresi'  armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine  che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,   abbiano   limitato  volume  di  fuoco  e  siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari.
          Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denomi-
          nate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche'
          le armi ad aria  compressa  sia  lunghe  sia  corte  e  gli
          strumenti   lanciarazzi,   salvo  che  si  tratti  di  armi
          destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali
          la commissione consultiva di  cui  all'art.  6  escluda  in
          relazione  alle  rispettive caratteristiche, l'attitudine a
          recare offesa alla persona.
             Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
          non possono comunque essere  costituite  con  pallottole  a
          nucleo   perforante,   traccianti,  incendiarie,  a  carica
          esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,  ne'  possono
          essere  tali  da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
          corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano  sostanze  e
          strumenti  narcotizzanti  destinate a fini scientifici e di
          zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del
          questore.
             Le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  del regio decreto 6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni,   e   della  presente  legge  relative  alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque  detenuti  o  portati  per  essere utilizzati come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile.".
             "Art.  10  (cosi'  come  mod. dall'art. 5 della legge 16
          luglio 1982, n. 452, e dal presente articolo)  (Divieto  di
          detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi
          comuni  da  sparo).  -  A  decorrere dall'entrata in vigore
          della presente legge, non possono rilasciarsi  licenze  per
          la  detenzione  o  la  raccolta  di  armi da guerra, o tipo
          guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
             Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o  la
          raccolta  ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
          all'entrata in vigore della presente legge, possono  essere
          trasferite  soltanto  per successione a causa di morte, per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per cessione agli enti pubblici di cui al quinto  comma  ed
          ai  soggetti  muniti di autorizzazione per la fabbricazione
          di armi da guerra o tipo guerra o di  munizioni  da  guerra
          ovvero  per  cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
          per  l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o   persone
          residenti   all'estero.    L'erede,  il  privato  o  l'ente
          pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi  e'
          tenuto  a  darne immediato avviso al Ministero dell'interno
          ed a chiedere il  rilascio  di  apposita  autorizzazione  a
          conservarle.   In   quanto   applicabili  si  osservano  le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
             Chiunque trasferisce le armi  di  cui  all'art.  28  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause di-
          verse da quelle indicate nel precedente comma e' punito con
          la  reclusione  da  due  a  sei  anni  e  la  multa da lire
          quattrocentomila a lire quattro milioni (*).
             E' punito con l'ammenda fino  a  lire  duecentomila  (*)
          chiunque,  essendone  obbligato,  omette  di  dare l'avviso
          previsto nel secondo comma del presente articolo.
             Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle
          Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'  consentita
          la  detenzione  e  la  raccolta  delle armi e dei materiali
          indicati nel primo comma allo Stato  e,  nell'ambito  delle
          loro   competenze,   agli   enti   pubblici   in  relazione
          all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale
          nonche'  ai  soggetti  muniti  di  autorizzazioni  per   la
          fabbricazione  di  armi  da  guerra  o  tipo  guerra  o  di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo.
          La detenzione di armi comuni da sparo per fini  diversi  da
          quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per  le  armi
          comuni da sparo.
             Restano  ferme  le  disposizioni  del  testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per  le
          armi  antiche.  Sono  armi  antiche  quelle ad avancarica e
          quelle fabbricate anteriormente al 1890.
          -----------
             (*)  Importi  cosi'  elevati  per effetto dell'art. 113,
          quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.
             Per le armi antiche, artistiche  o  rare  di  importanza
          storica  di  modelli  anteriori  al  1890 sara' disposto un
          apposito  regolamento  da  emanarsi  di  concerto  tra   il
          Ministro  per  l'interno e il Ministro per i beni culturali
          entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
          Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
             La richiesta  della  licenza  al  questore  deve  essere
          effettuata  da  parte  di  coloro  che  gia' detengono armi
          comuni da sparo in quantita' superiori  a  quelle  indicate
          nel  sesto  comma  entro  il  termine di centottanta giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per la raccolta e la collezione  di  armi  di  qualsiasi
          tipo  e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
          Il divieto non si applica  alle  raccolte  per  ragioni  di
          commercio e di industria.
             Chiunque  non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto, ottavo e nono comma e' punito con la  reclusione  da
          uno  a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila
          a lire due milioni (*)".
          -----------
             (*) Importi cosi' elevati  per  effetto  dell'art.  113,
          quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689.