Art. 12-bis.
                        Giudizio direttissimo
(( 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ))
(( ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi ))
(( previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura       ))
(( penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.           ))
 
          Articoli 449 e 566 del c.p.p.:
             riguardano,  rispettivamente,  i  casi  e  i  modi   del
          giudizio  direttissimo;  la  convalida  dell'arresto  e  il
          giudizio direttissimo.