Art. 12-bis. Giudizio direttissimo (( 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico )) (( ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi )) (( previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura )) (( penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. ))
Articoli 449 e 566 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, i casi e i modi del giudizio direttissimo; la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo.