Art. 12-ter.
               Disposizione in materia di stupefacenti
(( 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in  ))
(( materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ))
(( prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di        ))
(( tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della   ))
(( Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal         ))
(( comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le ))
(( seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa        ))
(( antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre    ))
(( 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30     ))
(( dicembre 1991, n. 410,".                                        ))
 
          Art. 97 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309, come sopra modificato:
             "Art. 97 (Acquisto simulato di droga).  -  1.  Fermo  il
          disposto  dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili
          gli ufficiali di polizia giudiziaria  addetti  alle  unita'
          specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire
          elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti previsti dalla
          presente legge ed in esecuzione di  operazioni  anticrimine
          specificatamente  disposte  dal Servizio centrale antidroga
          o, d'intesa con questo, dal questore o dal  comandante  del
          gruppo  dei  Carabinieri  o  della Guardia di finanza o dal
          comandante del nucleo  di  polizia  tributaria,  ((  o  dal
          direttore  della  Direzione  investigativa antimafia di cui
          all'art.   3 del decreto-legge 29  ottobre  1991,  n.  345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1991,  n.  410,  ))  procedono  all'acquisto  di   sostanze
          stupefacenti o psicotrope.
             2.  Dell'acquisto  di sostanze stupefacenti o psicotrope
          e' data immediata e dettagliata comunicazione  al  Servizio
          centrale antidroga ed all'autorita' giudiziaria. Questa, se
          richiesta  dalla  polizia  giudiziaria,  puo',  con decreto
          motivato, differire  il  sequestro  fino  alla  conclusione
          delle indagini.
          Art.  3  del  D.L.  29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod.
          dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante  disposizioni
          urgenti  per il coordinamento delle attivita' informative e
          investigative   nella   lotta   contro   la    criminalita'
          organizzata  (limitatamente ai primi tre commi e ai commi 6
          e 6-bis):
             "1.  E'  istituita,  nell'ambito  del Dipartimento della
          pubblica sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia
          (D.I.A.)  con  il  compito di assicurare lo svolgimento, in
          forma  coordinata,  delle   attivita'   di   investigazione
          preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche'
          di  effettuare  indagini  di  polizia  giudiziaria relative
          esclusivamente ai delitti di associazione di tipo mafioso o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima.
             2. Formano oggetto  delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva   della  Direzione  investigativa  antimafia  le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli   obiettivi   e   le   modalita'   operative  di  dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa   alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso  il
          fenomeno delle estorsioni.
             3.     La     Direzione     investigativa      antimafia
          nell'assolvimento   dei   suoi  compiti  opera  in  stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico.
             Commi 4 e 5 ( omissis ).
             6.   Alla  D.I.A.  e'  preposto  un  direttore  tecnico-
          operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della
          Polizia di Stato, con qualifica non inferiore  a  dirigente
          superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di
          brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
          di  finanza,  che abbiano maturato specifica esperienza nel
          settore  della  lotta  alla  criminalita'  organizzata.  Il
          direttore   della   D.I.A.   partecipa  alle  riunioni  del
          Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul
          funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze  e  sui
          risultati conseguiti.
             6-bis.  Con  gli  stessi  criteri indicati al comma 6 e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie".