Art. 12-ter. Disposizione in materia di stupefacenti (( 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in )) (( materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, )) (( prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di )) (( tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal )) (( comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le )) (( seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa )) (( antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre )) (( 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 410,". ))
Art. 97 del t.u. sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sopra modificato: "Art. 97 (Acquisto simulato di droga). - 1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, (( o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, )) procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e' data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorita' giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, puo', con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini. Art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata (limitatamente ai primi tre commi e ai commi 6 e 6-bis): "1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. 2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni. 3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Commi 4 e 5 ( omissis ). 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico- operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti. 6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie".