Art. 12-quater.
       Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati
(( 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,    ))
(( non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della    ))
(( Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e      ))
(( interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13    ))
(( maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire      ))
(( elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli     ))
(( 648-bis e 648- ter del codice penale, procedono alla           ))
(( sostituzione di denaro, beni o altre utilita' provenienti da    ))
(( taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti ))
(( procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della        ))
(( provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.            ))
(( 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,    ))
(( non sono altresi' punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria ))
(( della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali  ))
(( e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13  ))
(( maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire      ))
(( elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi,         ))
(( munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o    ))
(( comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od        ))
(( occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.       ))
(( 3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' data immediata  ))
(( notizia all'autorita' giudiziaria; questa, se richiesta dagli   ))
(( ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, puo' con decreto   ))
(( motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle   ))
(( altre utilita', ovvero delle armi, delle munizioni              ))
(( o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini          ))
(( disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la         ))
(( conservazione.                                                  ))
(( 4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e'    ))
(( disposta dal capo della polizia-direttore generale della        ))
(( pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei       ))
(( carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si    ))
(( tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di    ))
(( polizia; e' disposta dall'Alto commissario per il coordinamento ))
(( della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando             ))
(( ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della        ))
(( Direzione investigativa antimafia.                              ))
 
           Articoli 51, 648-bis e 648- ter del c.p.:
             riguardano, rispettivamente, l'esercizio di un diritto o
          l'adempimento  di  un  dovere; il riciclaggio; l'impiego di
          denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
          Art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n.  152,  conv.  con  mod.
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita'  amministrativa
          (limitatamente ai primi cinque commi):
             "1.  Per  assicurare il collegamento delle attivita' in-
          vestigative relative a delitti di criminalita' organizzata,
          le  amministrazioni  interessate  provvedono  a  costituire
          servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato,
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza.
             2. In determinate regioni e per particolari esigenze,  i
          servizi  previsti  dal comma 1 possono essere costituiti in
          servizi   interforze.      Alla   costituzione    e    alla
          organizzazione  dei servizi interforze provvede con decreto
          il Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  di
          grazia   e   giustizia,   della  difesa  e  delle  finanze,
          assicurando la pari valorizzazione delle forze  di  polizia
          che vi partecipano.
             3.  A  fini  informativi,  investigativi  e operativi, i
          servizi indicati nei commi 1 e 2, si coordinano  fra  loro,
          nonche',  se  necessario, con gli altri organi o servizi di
          polizia giudiziaria previsti dalla legge e con  gli  organi
          di polizia esteri eventualmente interessati.
             4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita'
          organizzata,  il  pubblico  ministero  si avvale di regola,
          congiuntamente, dei servizi di  polizia  giudiziaria  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto
          dalla  specificita'  degli  accertamenti,  del  Corpo della
          guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e  2,  e'
          attribuito  il compito di svolgere indagini relative a tali
          delitti.
             5.  Il  pubblico  ministero  impartisce   le   opportune
          direttive  per  l'effettivo  coordinamento  investigativo e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria".