Art. 13. Disposizioni sulla custodia di coloro che collaborano con la giustizia 1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona e' ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio puo' autorizzare specifiche modalita' esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata. 2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio. 3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.". 2. Dopo l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: "Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alterna- tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorita' che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento puo' essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30- ter, 47, 47- ter e 50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei casi in cui l'autorita' indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole. 3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.". 3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente: " 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.".
Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. (aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con mod. dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8): "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) (*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". ----------- (*) Sono le funzioni di pubblico ministero esercitate nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura. Misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, titolo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta': sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e il regime di semiliberta'. Articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50 stessa legge 26 luglio 1975, n. 354: riguardano, rispettivamente, il lavoro all'esterno; i permessi premio; l'affidamento in prova al servizio sociale; la detenzione domiciliare; l'ammissione alla semiliberta' (per il testo dell'art. 47 v. in nota all'art. 14-bis). Art. 12 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, come sopra modificato: "Art. 12. - 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di stu- dio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Lo speciale programma di protezione e' sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma; b) (soppressa dalla legge di conversione); c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte; d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione. 3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10".