Art. 13.
                Disposizioni sulla custodia di coloro
                  che collaborano con la giustizia
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserito il seguente:
  "Art. 13-bis. - 1. Per gravi e  urgenti  motivi  di  sicurezza,  il
procuratore  generale della Repubblica presso la corte di appello nel
cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, puo' autorizzare,  su
richiesta  del  Capo  della  polizia,  che  ne  informa  il  Ministro
dell'interno, che le persone detenute per  espiazione  della  pena  o
internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite
in   luoghi   diversi  dagli  istituti  penitenziari,  per  il  tempo
strettamente necessario alla definizione dello speciale programma  di
protezione.  Negli  stessi  casi,  il  procuratore  generale  nel cui
distretto la persona  e'  ristretta  ovvero  ha  la  residenza  o  il
domicilio  puo'  autorizzare  specifiche  modalita'  esecutive  delle
misure  alternative  alla  detenzione   diverse   dalla   liberazione
anticipata.
   2.  Le  autorizzazioni  previste  dal  comma 1 possono essere date
anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la  corte
di  appello  nel  cui distretto la persona da ammettere allo speciale
programma di protezione ha la residenza o il domicilio.
   3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei
reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice  di  procedura
penale,  i  provvedimenti  previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal
procuratore  generale   d'intesa   con   il   procuratore   nazionale
antimafia.".
   2.  Dopo  l'articolo  13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,  n.  82,
e' inserito il seguente:
  "Art.  13-ter.  - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale
programma di protezione  l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  la
concessione  dei  permessi premio e l'ammissione alle misure alterna-
tive alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono  disposte  sentita  l'autorita'  che  ha  deliberato  il
programma,  la  quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico
ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali
e' stata prestata la collaborazione.
   2. Nei casi di cui  al  comma  1,  il  provvedimento  puo'  essere
adottato  anche  in  deroga  alle  vigenti disposizioni, ivi comprese
quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21,  30-  ter,
47,  47-  ter  e  50. Il provvedimento e' specificamente motivato nei
casi in cui l'autorita' indicata  nel  comma  1  ha  espresso  avviso
sfavorevole.
   3.  Per  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1 e 2, la competenza
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo  in
cui  la  persona  ammessa allo speciale programma di protezione ha il
domicilio.
   4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle  persone
ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.".
  3.  Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15  marzo  1991,  n.
82, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    d)  non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria
o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque  di
interesse  per  i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o
prestano la loro collaborazione.".
  4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' inserito il seguente:
  "  3.  All'atto  della  sottoscrizione del programma, l'interessato
elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede  la  commissione
di cui all'articolo 10.".
 
          Art.  51, comma 3-bis, del c.p.p. (aggiunto dall'art. 3 del
          D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con mod.  dalla  legge
          20 gennaio 1992, n. 8):
             "3-bis.  Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, le
          funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)   (*)   sono
          attribuite  all'ufficio  del  pubblico  ministero presso il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente".
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             (*)  Sono  le  funzioni di pubblico ministero esercitate
          nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di  primo
          grado  dai magistrati della procura della Repubblica presso
          il tribunale o presso la pretura.
          Misure alternative alla detenzione previste  dal  capo  VI,
          titolo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta':
             sono l'affidamento in  prova  al  servizio  sociale,  la
          detenzione domiciliare e il regime di semiliberta'.
          Articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50 stessa legge 26 luglio
          1975, n. 354:
             riguardano,  rispettivamente,  il  lavoro all'esterno; i
          permessi  premio;  l'affidamento  in  prova   al   servizio
          sociale;   la  detenzione  domiciliare;  l'ammissione  alla
          semiliberta' (per  il  testo  dell'art.    47  v.  in  nota
          all'art. 14-bis).
          Art.  12  del  D.L.  15  gennaio 1991, n. 8, conv. con mod.
          dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante nuove  misure  in
          materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
          la  protezione  di coloro che collaborano con la giustizia,
          come sopra modificato:
             "Art. 12. - 1. Le persone nei  cui  confronti  e'  stata
          avanzata  proposta di ammissione allo speciale programma di
          protezione  devono  rilasciare   all'autorita'   proponente
          completa  e documentata attestazione riguardante il proprio
          stato civile, di famiglia e patrimoniale,  gli  obblighi  a
          loro    carico   derivanti   dalla   legge,   da   pronunce
          dell'autorita'  o  da  negozi  giuridici,  i   procedimenti
          penali,  civili e amministrativi pendenti, i titoli di stu-
          dio e professionali,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  le
          concessioni  e  ogni  altro titolo abilitativo di cui siano
          titolari. Le predette persone devono,  altresi',  designare
          un   proprio   rappresentante   generale  o  rappresentanti
          speciali per gli atti da compiersi.
             2. Lo speciale programma di protezione  e'  sottoscritto
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
               a)  osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
               b) (soppressa dalla legge di conversione);
               c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle
          obbligazioni contratte;
               d) non rilasciare a soggetti diversi  dalla  autorita'
          giudiziaria   o   dalle   forze  di  polizia  dichiarazioni
          concernenti fatti comunque di interesse per i  procedimenti
          in  relazione  ai  quali  hanno prestato o prestano la loro
          collaborazione.
          3.   All'atto   della   sottoscrizione    del    programma,
          l'interessato  elegge il proprio domicilio nel luogo in cui
          ha sede la commissione di cui all'art. 10".