Art. 14.
                Divieti conseguenti a reati commessi
                   durante l'espiazione della pena
  1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n.  354, dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  " 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1  e  3,  l'assegnazione  al
lavoro  all'esterno,  i  permessi premio e le misure alternative alla
detenzione previste dal capo VI non possono  essere  concessi,  o  se
gia'  concessi  sono  revocati,  ai condannati per taluni dei delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti  si  pro-
cede  o  e'  pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,  commesso
da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385  del  codice  penale  ovvero  durante  il lavoro all'esterno o la
fruizione di un permesso premio o  di  una  misura  alternativa  alla
detenzione.
   6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5,
l'autorita'  che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al
magistrato  di  sorveglianza   del   luogo   di   ultima   detenzione
dell'imputato.
   7.  Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera
per un  periodo  di  cinque  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
l'esecuzione  della  custodia  o  della  pena  o  e'  stato emesso il
provvedimento di revoca della misura.".
 
          Art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto
          dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n.  152,  conv.    con
          mod.  dalla  legge  12  luglio 1991, n. 203), recante norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative della liberta', come sopra
          modificato:
            "Art. 58-quater (Divieto di concessione di  benefici).  -
          1.    L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi
          premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi
          previsti dall'art.  47,  la  detenzione  domiciliare  e  la
          semiliberta'  non possono essere concessi al condannato per
          uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis che ha
          posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385
          del codice penale.
             2. La disposizione del  comma  1  si  applica  anche  al
          condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di
          una  misura  alternativa  ai  sensi dell'art. 47, comma 11,
          dell'art. 47- ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
             3. Il divieto di concessione dei benefici opera  per  un
          periodo   di  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
          l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato  emesso
          il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
             4.  I  condannati  per  i  delitti  di cui agli articoli
          289-bis e 630 del codice penale che  abbiano  cagionato  la
          morte  del  sequestrato  non  sono  ammessi  ad  alcuno dei
          benefici indicati nel comma  1  dell'art.  4-  bis  se  non
          abbiano  effettivamente  espiato  almeno  i due terzi della
          pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo,  almeno  ventisei
          anni.
          5.  Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione
          al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alter-
          native alla detenzione previste dal  capo  VI  non  possono
          essere  concessi,  o  se  gia'  concessi  sono revocati, ai
          condannati per taluni dei  delitti  indicati  nel  comma  1
          dell'art.   4-bis,  nei  cui  confronti  si  procede  o  e'
          pronunciata condanna per un delitto doloso  punito  con  la
          pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
          commesso  da chi ha posto in essere una condotta punibile a
          norma dell'art. 385 del codice  penale  ovvero  durante  il
          lavoro  all'esterno  o la fruizione di un permesso premio o
          di una misura alternativa alla detenzione.
          6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di  cui  al
          comma  5,  l'autorita'  che procede per il nuovo delitto ne
          da' comunicazione al magistrato di sorveglianza  del  luogo
          di ultima detenzione dell'imputato.
          7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5
          opera  per  un periodo di cinque anni dal momento in cui e'
          ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato
          emesso il provvedimento di revoca della misura".
          Art. 4-bis della stessa legge 26 luglio 1975, n. 354:    v.
          in nota all'art. 15.
          Misure  alternative  alla  detenzione  di  cui  al  capo VI
          medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:
             v. in nota all'art. 13.
          Art. 385 del c.p.:
             riguarda il delitto di evasione.