Art. 14. Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena 1. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: " 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. 6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato. 7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.".
Art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', come sopra modificato: "Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47- ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma. 3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. 4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. 5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alter- native alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. 6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato. 7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura". Art. 4-bis della stessa legge 26 luglio 1975, n. 354: v. in nota all'art. 15. Misure alternative alla detenzione di cui al capo VI medesima legge 26 luglio 1975, n. 354: v. in nota all'art. 13. Art. 385 del c.p.: riguarda il delitto di evasione.