Art. 14-bis.
          Interpretazione del primo comma dell'articolo 47
                   dell'ordinamento penitenziario
(( 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge ))
(( 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che  ))
(( la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa  ))
(( beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va   ))
(( interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare ))
(( in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali  ))
(( cause estintive.                                                ))
 
          Art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  recante  norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione delle
          misure  privative  e  limitative   della   liberta',   come
          sostituito  dall'art.  11  della  legge 10 ottobre 1986, n.
          663:
            "Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1.
          Se la pena detentiva  inflitta  non  supera  tre  anni,  il
          condannato  puo'  essere affidato al servizio sociale fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare.
             2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati
          della    osservazione    della    personalita',    condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui  si  puo'  ritenere  che il provvedimento stesso, anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla  rieducazione  del  reo  e assicuri la prevenzione del
          pericolo che egli commetta altri reati.
             3. L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  puo'
          essere   disposto  senza  procedere  alla  osservazione  in
          istituto quando il condannato, dopo un periodo di  custodia
          cautelare,  ha  goduto  di  un periodo di liberta' serbando
          comportamento tale da consentire  il  giudizio  di  cui  al
          precedente comma 2. L'istanza e' presentata al tribunale di
          sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico
          ministero o il pretore investito dell'esecuzione.
             4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 e' proposta
          prima   dell'emissione  o  dell'esecuzione  dell'ordine  di
          carcerazione, e' presentata al pubblico ministero o al pre-
          tore, il quale, se non osta il limite di  pena  di  cui  al
          comma  1,  sospende  l'emissione  o  l'esecuzione fino alla
          decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette
          immediatamente gli atti. Il tribunale di  sorveglianza  de-
          cide   entro   quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza.
             5.  All'atto  dell'affidamento e' redatto verbale in cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,   alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto  di
          frequentare determinati locali ed al lavoro.
             6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto  che
          durante  tutto  o parte del periodo di affidamento in prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni  in  un  comune  determinato; in particolare sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati.
             7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidando  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato  ed  adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
          familiare.
             8. Nel corso dell'affidamento  le  prescrizioni  possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
             9.   Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento   alla   vita   sociale,  anche  mettendosi  in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita.
             10. Il  servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
             11.  L'affidamento  e' revocato qualora il comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate,  appaia  incompatibile  con  la prosecuzione della
          prova.
             12. L'esito positivo del periodo di  prova  estingue  la
          pena e ogni altro effetto penale".
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             La  Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989,
          n. 386 ( Gazz. Uff. 19  luglio  1989,  n.  28  -  1a  serie
          speciale),  ha  dichiarato  l'illeggittimita' dell'art. 47,
          primo comma, cosi' come  sostituito  dall'art.  11,  L.  10
          ottobre  1986,  n.  663, nella parte in cui non prevede che
          nel computo delle pene, ai fini  della  determinazione  del
          limite  dei  tre anni, non si debba tener conto anche della
          pena espiata.
             La Corte costituzionale,  con  sentenza  13-22  dicembre
          1989,  n.  569  (  Gazz.  Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - 1a
          serie    speciale)    ha    dichiarato    l'illeggittimita'
          costituzionale  dell'art.  47,  terzo comma, nella parte in
          cui  non  prevede  che,   anche   indipendentemente   dalla
          detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare,
          il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova
          al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni,
          abbia  serbato  un  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio  di  cui  al  precedente  comma  2  dello   stesso
          articolo.
             La  Corte  costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987,
          n. 343 ( Gazz. Uff. 4 novembre  1987,  n.  46  -  1a  serie
          speciale)  ha  dichiarato  l'illeggittimita' costituzionale
          del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui - in  caso
          di  revoca  del provvedimento di ammissione all'affidamento
          in   prova   per   comportamento   incompatibile   con   la
          prosecuzione  della  prova  -  non consente al Tribunale di
          sorveglianza di determinare la residua  pena  detentiva  da
          espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite
          dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso
          periodo di affidamento in prova.