Art. 15.
                 Divieto di concessione di benefici
         per gli appartenenti alla criminalita' organizzata
  1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'  cosi'
modificato:
    a)  la  rubrica  e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "( ((
Divieto  di   concessione   dei   benefici   e   accertamento   della
pericolosita'  sociale  dei  condannati per taluni delitti ). - 1. ))
Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-  ter  del  decreto-legge  15
gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, nella legge 15
marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno,  i  permessi
premio,  e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  ((  fatta  eccezione  per  la
liberazione  anticipata,  ))  possono  essere  concessi ai detenuti e
internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni  previste
dall'articolo  416-bis  del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche'
per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale  e
all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990,  n.  309,  solo  nei  casi  in  cui  tali  detenuti e internati
collaborano con la giustizia a norma dell'articolo  58-ter.  ((Quando
si  tratta  di  detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze  attenuanti  previste
dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno
sia  avvenuto  dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale,
ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso
codice, i benefici suddetti  possono  essere  concessi  anche  se  la
collaborazione  che  viene offerta risulti oggettivamente irrilevante
purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere  in  maniera
certa  l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata.
)) Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi  per
finalita'    di    terrorismo   o   di   eversione   dell'ordinamento
costituzionale ovvero di detenuti o internati per i  delitti  di  cui
agli  articoli  575,  628  terzo  comma, 629 secondo comma del codice
penale e all'articolo 73, limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi  dell'articolo  80  comma 2, del predetto testo unico approvato
con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  i
benefici  suddetti  possono  essere  concessi  solo  se  non  vi sono
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti  con  la
criminalita' organizzata o eversiva.";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis.  L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e
le misure alternative alla  detenzione  previste  dal  capo  VI,  non
possono  essere  concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi
quando  il  Procuratore  nazionale   antimafia   o   il   procuratore
distrettuale  comunica,  d'iniziativa  o su segnalazione del comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente in
relazione al luogo di  detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
collegamenti   con  la  criminalita'  organizzata.  In  tal  caso  si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".
  2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno  dei
delitti  indicati  nel  primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna-
tive alla detenzione o di  permessi  premio,  o  siano  assegnate  al
lavoro  all'esterno,  l'autorita'  di  polizia comunica al giudice di
sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano  nella
condizione  per  l'applicazione  dell'articolo 58- ter della legge 26
luglio 1975, n. 354. (( In tal caso, accertata l'insussistenza  della
suddetta  condizione,  il  tribunale  di  sorveglianza  )) dispone la
revoca della  misura  alternativa  alla  detenzione  o  del  permesso
premio.  Analogo provvedimento e' adottato dalla competente autorita'
in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.
 
          Articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
          recante  norme  sull'ordinamento  penitenziario   e   sulla
          esecuzione   delle  misure  privative  e  limitative  della
          liberta':
             "Art. 4-bis (aggiunto dall'art. 1  del  D.L.  13  maggio
          1991,  n.   152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991,
          n.  203,  poi  mod.  dal  presente  articolo)  (Divieto  di
          concessione dei benefici e accertamento della pericolosita'
          sociale  dei  condannati  per  taluni  delitti). - 1. Fermo
          quanto stabilito dall'art. 13-  ter  del  decreto-legge  15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, nella
          legge 15  marzo  1991,  n.  82,  l'assegnazione  al  lavoro
          all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
          detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975,
          n.  354,  fatta  eccezione  per  la liberazione anticipata,
          possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti
          commessi avvalendosi delle  condizioni  previste  dall'art.
          416-bis  del  codice  penale  ovvero  al  fine di agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis
          e  630  del  codice  penale  e  all'art. 74 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  solo
          nei  casi  in cui tali detenuti e internati collaborano con
          la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta  di
          detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali
          sia   stata  applicata  una  delle  circostanze  attenuanti
          previste dagli articoli 62, numero  6),  anche  qualora  il
          risarcimento  del  danno  sia  avvenuto dopo la sentenza di
          condanna, o 114 del codice penale, ovvero  la  disposizione
          dell'art.  116,  secondo  comma,  dello  stesso  codice,  i
          benefici suddetti  possono  essere  concessi  anche  se  la
          collaborazione  che  viene  offerta  risulti oggettivamente
          irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali  da
          escludere  in  maniera  certa l'attualita' dei collegamenti
          con  la  criminalita'  organizzata.  Quando  si  tratta  di
          detenuti  o internati per delitti commessi per finalita' di
          terrorismo o di eversione  dell'ordinamento  costituzionale
          ovvero  di  detenuti  o internati per i delitti di cui agli
          articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice
          penale  e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
          ai sensi dell'art. 80 comma 2,  del  predetto  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          309 del 1990, i benefici suddetti possono  essere  concessi
          solo  se  non  vi  sono  elementi  tali  da far ritenere la
          sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata
          o eversiva.
             2. Ai fini della concessione  dei  benefici  di  cui  al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
             3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari
          esigenze  di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero
          essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti  non
          locali  o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e
          il termine di cui al comma  2  e'  prorogato  di  ulteriori
          trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni
          da parte dei competenti organi centrali.
            3-bis.  L'assegnazione  al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  Procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo  di  detenzione  e  internamento,   l'attualita'   di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3".
             "Art. 58- ter (aggiunto dall'art. 1 del D.L.  13  maggio
          1991,  n.   152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203) (( (Persone che collaborano con la giustizia). )) -
          1. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 21,  del  comma  4
          dell'art.  30- ter e del comma 2 dell'art.  50, concernenti
          le persone condannate per taluno dei delitti  indicati  nel
          comma  1  dell'art.  4-bis,  non si applicano a coloro che,
          anche dopo la condanna, si sono adoperati per  evitare  che
          l'attivita'  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
          ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o
          l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
          per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o  la
          cattura degli autori dei reati.
             2.  Le  condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal
          tribunale   di   sorveglianza,   assunte   le    necessarie
          informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero presso il
          giudice competente per i reati in ordine ai quali e'  stata
          prestata la collaborazione".
          Misure  alternative  alla  detenzione  di  cui  al  capo VI
          medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:
             v. in nota all'art. 13.
          Art. 13-ter del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con  mod.
          dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
             aggiunto dall'art. 13 del decreto qui pubblicato.
          Articoli 416-bis, 575, 628, 629 e 630 del c.p.:
            riguardano,  rispettivamente,  le  associazioni  di  tipo
          mafioso; il delitto di omicidio; il delitto di  rapina;  il
          delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a
          scopo  di  estorsione (per il testo dell'art. 416-bis v. in
          nota all'art. 11- bis).
          Articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia
          di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990,  n.
          309:
             riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico
          illecito    di    sostanze   stupefacenti   o   psicotrope;
          l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
          stupefacenti o psicotrope; le aggravanti specifiche.