Art. 15. Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata 1. L'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato: a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "( (( Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti ). - 1. )) Fermo quanto stabilito dall'articolo 13- ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, (( fatta eccezione per la liberazione anticipata, )) possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. ((Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. )) Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva."; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.". 2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alterna- tive alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorita' di polizia comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. (( In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza )) dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento e' adottato dalla competente autorita' in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.
Articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta': "Art. 4-bis (aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, poi mod. dal presente articolo) (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13- ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione e internamento, l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3". "Art. 58- ter (aggiunto dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) (( (Persone che collaborano con la giustizia). )) - 1. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30- ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. 2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione". Misure alternative alla detenzione di cui al capo VI medesima legge 26 luglio 1975, n. 354: v. in nota all'art. 13. Art. 13-ter del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: aggiunto dall'art. 13 del decreto qui pubblicato. Articoli 416-bis, 575, 628, 629 e 630 del c.p.: riguardano, rispettivamente, le associazioni di tipo mafioso; il delitto di omicidio; il delitto di rapina; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (per il testo dell'art. 416-bis v. in nota all'art. 11- bis). Articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; le aggravanti specifiche.