Art. 16.
                       Colloqui investigativi
  1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26  luglio  1975,
n.  354,  e'  eliminato  il punto e sono aggiunte in fine le seguenti
parole: "e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.".
  2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26  luglio  1975,
n.  354,  sono  aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Salvo quanto
disposto dall'articolo 18-bis,".
  3. Dopo l'articolo 18 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente articolo:
(( "Art. 18- bis (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il          ))
(( personale della Direzione investigativa antimafia di cui        ))
(( all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,       ))
(( convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. ))
(( 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui           ))
(( all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.   ))
(( 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai ))
(( responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e    ))
(( dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti   ))
(( penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, ))
(( del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti ))
(( e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la     ))
(( prevenzione e repressione dei delitti di criminalita'           ))
(( organizzata.                                                    ))
   2.  Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione
ai colloqui e' rilasciata:
    a) quando si tratta di internati, di condannati  o  di  imputati,
dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
    b)  quando  si  tratta  di  persone  sottoposte  ad indagini, dal
pubblico ministero.
   3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2  sono  anno-
tate   in  apposito  registro  riservato  tenuto  presso  l'autorita'
competente al rilascio.
   4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del
Ministro dell'interno o, per sua  delega,  dal  Capo  della  Polizia,
l'autorizzazione  prevista nel comma 2, lettera a), non e' richiesta,
e del colloquio e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi
indicata,  che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui
al comma 3.
   5. La facolta' di procedere a colloqui personali  con  detenuti  e
internati  e'  attribuita,  (( senza necessita' di autorizzazione, ))
altresi' al Procuratore nazionale antimafia  ai  fini  dell'esercizio
delle  funzioni  di impulso e di coordinamento previste dall'articolo
371-bis del codice  di  procedura  penale;  al  medesimo  Procuratore
nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini,
imputate  o  condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, )) del codice di procedura penale.".
  4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con  il
Ministro dell'interno, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo  18-bis  della
legge  26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalita' delle visite
e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le  relative
comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.
  5.  Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano  nei  casi
previsti dall'articolo 18-bis della legge".
  6.  ((  Nel  comma  6 dell'articolo 1- )) quinquies (( del decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge
15  novembre  1988,  n.  486, )) le parole:  "puo' essere autorizzato
dagli organi competenti ad avere colloqui personali  con  detenuti  e
internati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "puo' avere colloqui
personali, con  detenuti  e  internati,  osservando  le  disposizioni
dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354; nei casi di
particolare  urgenza  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo,
all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.".
 
          Articoli 18 e 67  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
          recante   norme   sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla
          esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative   della
          liberta':
            "Art.  18  (cosi'  come  sost. dall'art. 2 della legge 12
          gennaio 1977, n. 1, poi mod. dall'art.  4  della  legge  10
          ottobre  1986,  n. 663, e dal presente articolo) (Colloqui,
          corrispondenza  e  informazione).    -  I  detenuti  e  gli
          internati  sono  ammessi ad avere colloqui e corrispondenza
          con i congiunti e con  altre  persone,  anche  al  fine  di
          compiere atti giuridici.
             I  colloqui  si  svolgono  in  appositi  locali sotto il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
             Particolare favore viene accordato  ai  colloqui  con  i
          familiari.
             L'amministrazione  penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti e degli internati, che  ne  sono  sprovvisti,  gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
             Puo'  esser  autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in casi particolari, con terzi,  corrispondenza  telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
             I  detenuti  e  gli  internati sono autorizzati a tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi  di
          informazione.
             La  corrispondenza  dei  singoli  condannati o internati
          puo' essere  sottoposta,  con  provvedimento  motivato  del
          magistrato  di  sorveglianza,  a  visto  di  controllo  del
          direttore  o   di   un   appartenente   all'amministrazione
          penitenziaria designato dallo stesso direttore.
          Salvo  quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i
          permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di
          primo grado, la sottoposizione al visto di controllo  sulla
          corrispondenza  e  le  autorizzazioni  alla  corrispondenza
          telefonica sono di competenza  dell'autorita'  giudiziaria,
          ai  sensi  di  quanto stabilito nel secondo comma dell'art.
          11. Dopo la pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado  i
          permessi  di  colloquio  sono  di  competenza del direttore
          dell'istituto.
             Le  dette  autorita'  giudiziarie,   nel   disporre   la
          sottoposizione  della  corrispondenza a visto di controllo,
          se  non  ritengono  di  provvedervi  direttamente,  possono
          delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla
          amministrazione   penitenziaria   designato   dallo  stesso
          direttore. Le medesime  autorita'  possono  anche  disporre
          limitazioni  nella  corrispondenza  e nella ricezione della
          stampa".
             "Art.  67  (Visite  agli  istituti).  -   Gli   istituti
          penitenziari  possono  essere visitati senza autorizzazione
          da:
               a) il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  il
          Presidente della Corte costituzionale;
               b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i
          Sottosegretari  di  Stato,  i  membri  del  Parlamento  e i
          componenti del Consiglio superiore della magistratura;
               c) il presidente della corte d'appello, il procuratore
          generale della Repubblica presso  la  corte  d'appello,  il
          presidente  del tribunale e il procuratore della Repubblica
          presso  il  tribunale,  il   pretore,   i   magistrati   di
          sorveglianza,  nell'ambito  delle rispettive giurisdizioni;
          ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
               d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo
          per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
               e)  l'ordinario  diocesano  per  l'esercizio  del  suo
          ministero;
               f)  il  prefetto  e  il  questore  della provincia; il
          medico provinciale;
               g)  il  direttore  generale  per   gli   istituti   di
          prevenzione  e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
          delegati;
               h)   gli   ispettori   generali   dell'amministrazione
          penitenziaria;
               i) l'ispettore dei cappellani;
               l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
             L'autorizzazione  non  occorre  nemmeno  per  coloro che
          accompagnano le persone di  cui  al  comma  precedente  per
          ragioni  del  loro  ufficio  e  per  il  personale indicato
          nell'art. 18-bis.
             Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          possono  accedere  agli  istituti,  per  ragioni  del  loro
          ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
             Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del
          direttore, i  ministri  del  culto  cattolico  e  di  altri
          culti".
          Art.  35  del  D.P.R.  29  aprile  1976,  n.  431,  recante
          approvazione del regolamento di esecuzione della  legge  26
          luglio  1975,  n.    354,  cosi'  come mod. dall'art. 2 del
          D.P.R. 10 luglio 1975, n.  421, dall'art. 8 del  D.P.R.  18
          maggio 1989, n. 248, e dal presente articolo:
           "Art.  35  (Colloqui).  - I colloqui dei condannati, degli
          internati e quelli degli imputati dopo la  pronuncia  della
          sentenza  di  primo  grado  sono  autorizzati dal direttore
          dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti
          e  dai  conviventi  sono   autorizzati   quando   ricorrono
          ragionevoli   motivi   e   sono   comunicati  all'ispettore
          distrettuale, corredati della documentazione opportuna.
          Per i colloqui con gli imputati fino alla  pronuncia  della
          sentenza di primo grado i richiedenti debbono presentare il
          permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede.
             Le  persone  ammesse  al  colloquio sono identificate e,
          inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita' prevedute
          dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
          introdotti  nell'istituto  strumenti  pericolosi  o   altri
          oggetti non ammessi.
             Nel   corso  del  colloquio  deve  essere  mantenuto  un
          comportamento corretto e tale da  non  recare  disturbo  ad
          altri.  Il  personale  preposto  al  controllo sospende dal
          colloquio le persone che tengono comportamento scorretto  o
          molesto,  riferendone  al  direttore, il quale decide sulla
          esclusione.
          I colloqui avvengono  in  locali  comuni  muniti  di  mezzi
          divisori.    La direzione puo' consentire che, per speciali
          motivi, il colloquio si svolga in locale distinto.  Qualora
          non  ostino  motivi  di  disciplina,  ordine  o sicurezza o
          sanita',  la  direzione  puo'  altresi'  consentire  che  i
          colloqui  si  svolgano  in  spazi  comuni all'aperto a cio'
          destinati. In ogni caso, i colloqui si  svolgono  sotto  il
          controllo a vista del personale di custodia.
             Appositi  locali sono destinati ai colloqui dei detenuti
          con i loro difensori.
             Per i  detenuti  e  gli  internati  infermi  i  colloqui
          possono aver luogo nell'infermeria.
             I  detenuti  e  gli  internati  usufruiscono  di quattro
          colloqui al mese.
             Il direttore dell'istituto, con  provvedimento  motivato
          da  trasmettere  in  copia al Ministero, puo' ammettere gli
          imputati,  che  abbiano  tenuto  regolare  condotta,  ed  i
          condannati  e  gli  internati  che,  oltre  ad avere tenuto
          regolare   condotta,   abbiano   collaborato    attivamente
          all'osservazione   scientifica  della  personalita'  ed  al
          trattamento rieducativo attuati nei  loro  confronti,  alla
          fruizione di ulteriori due colloqui mensili, nonche' di due
          telefonate  mensili  al  di  la'  dei  limiti stabiliti dal
          secondo comma dell'art. 37, da  concedere  dalle  autorita'
          competenti  ai  sensi  dell'ottavo comma dell'art. 18 della
          legge ed ai sensi del primo comma del presente  articolo  e
          del primo comma dell'art. 37.
             Ai  soggetti  gravemente infermi ovvero quando ricorrano
          eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori
          dei limiti stabiliti nei commi precedenti.
          Il  colloquio  ha  la  durata   massima   di   un'ora.   In
          considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
          prolungare  la  durata  del  colloquio  con  i  congiunti o
          conviventi. Il colloquio con i congiunti  o  conviventi  e'
          comunque  prolungato  sino  a  due  ore  quando  i medesimi
          risiedono in un comune diverso da quello  in  cui  ha  sede
          l'istituto,  se  nella  settimana  precedente il detenuto o
          l'internato non ha  fruito  di  alcun  colloquio  e  se  le
          esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.
             A  ciascun  colloquio  con il detenuto o con l'internato
          possono partecipare non piu' di tre persone. E'  consentito
          di  derogare  a  tale norma quando si tratti di congiunti o
          conviventi.
             Qualora risulti che i familiari non mantengono  rapporti
          con   il   detenuto  o  l'internato,  la  direzione  ne  fa
          segnalazione  al  centro  di  servizio  sociale   per   gli
          opportuni   interventi,   e   laddove   se  ne  ravvisi  la
          necessita', anche al consiglio di aiuto sociale.
             Del  colloquio,  con  l'indicazione  degli  estremi  del
          permesso, si fa annotazione in apposito registro.
          Le  disposizioni  dei commi precedenti non si applicano nei
          casi previsti dall'art. 18-bis della legge".
          Art. 1-quinquies del D.L. 6 settembre 1982, n.  629,  conv.
          con  mod.  dalla  legge  12  ottobre  1982, n. 726, recante
          misure urgenti per il coordinamento della lotta  contro  la
          delinquenza  mafiosa  (aggiunto  dall'art. 2 della legge 15
          novembre 1988, n. 486), come sopra modificato:
             "Art. 1-quinquies. -  1.  Per  l'espletamento  dei  suoi
          compiti  istituzionali  l'Alto commissario puo' proporre al
          tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione
          delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1  e  2
          della   legge   31   maggio  1965,  n.  575,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare  le
          altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita'
          cui  spetta  di  promuovere il procedimento di prevenzione.
          L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate  al
          tribunale    sia    data    comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente per  gli  adempimenti  previsti
          nel  quarto  comma  dell'art.  10-bis della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
             2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi
          persona avvalendosi dei poteri di cui all'art. 15 del testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773, e ne riferisce
          semestralmente al Ministro dell'interno.
             3.  Per   l'espletamento   dei   suoi   compiti   l'Alto
          commissario   puo'   esercitare,  su  delega  del  Ministro
          dell'interno, la  facolta'  di  cui  all'art.  165-ter  del
          codice di procedura penale.
             4.  L'autorita'  giudiziaria  competente, senza ritardo,
          trasmette  ovvero   autorizza   gli   organi   di   polizia
          giudiziaria  a  trasmettere  all'Alto commissario copia dei
          rapporti,  delle  perizie  tossicologiche  in  materia   di
          stupefacenti   e   di   ogni  altro  atto  ritenuto  utile,
          concernenti fatti  comunque  connessi  a  delitti  di  tipo
          mafioso;  e'  altresi' trasmessa all'Alto commissario copia
          delle perizie balistiche espletate in procedimenti  penali.
          L'autorita'  giudiziaria,  qualora  ritenga  di  non  poter
          derogare al segreto di  cui  all'art.  307  del  codice  di
          procedura  penale,  dispone,  con  decreto motivato, che la
          trasmissione sia procrastinata per  il  tempo  strettamente
          necessario.    La  documentazione  trasmessa e' coperta dal
          segreto di ufficio.
             5. L'autorita' giudiziaria, ove  lo  ritenga  opportuno,
          puo'   fornire  all'Alto  commissario,  su  sua  richiesta,
          informazioni   su   iniziative   di   polizia   giudiziaria
          concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
             6.  L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio,
          ha facolta' di visitare gli istituti  penitenziari  e  puo'
          avere   colloqui   personali,  con  detenuti  e  internati,
          osservando le disposizioni dell'art. 18-bis della legge  26
          luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui
          al  comma  4  del  medesimo  articolo, all'attestazione ivi
          prevista provvede lo stesso Alto commissario. Tali facolta'
          non sono delegabili. Di detti colloqui  l'Alto  commissario
          fara'  specifica  menzione  nelle relazioni di cui al terzo
          comma dell'art. 1.
             7. Il procuratore della Repubblica  del  luogo  dove  le
          operazioni  debbono  essere  eseguite  puo'  autorizzare le
          intercettazioni di cui all'art. 16 della legge 13 settembre
          1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario".
          Art. 3 D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. con  mod.  dalla
          legge 30 dicembre 1991, n. 410:
             v.  in nota all'art. 12-ter il testo dei primi tre commi
          e dei commi 6 e 6-bis. Il comma  7  dello  stesso  articolo
          prevede  inoltre che: "La D.I.A. si avvale di personale dei
          ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e
          del Corpo della guardia di finanza".
          Articoli 51, comma 3-bis, e 371- bis del c.p.p.:
             v., rispettivamente, in nota all'art. 13 e all'art. 4.
          Art.  12  D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti
          in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa:
             riguarda   il   coordinamento  dei  servizi  di  polizia
          giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota
          all'art. 12-quater)