Art. 17.
                        Aumento dell'organico
                 del Corpo di polizia penitenziaria
(( 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle ))
(( tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge       ))
(( 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni e'         ))
(( aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unita'. ))
(( 2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono   ))
(( vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per    ))
(( effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il          ))
(( Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in      ))
(( ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina            ))
(( dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita   ))
(( domanda e risultino in possesso dei requisiti                   ))
(( di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre      ))
(( 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei  ))
(( posti il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli   ))
(( agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della     ))
(( legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento,            ))
(( subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle ))
(( Forze armate, avviene nel contingente di leva in chiamata       ))
(( nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno      ))
(( 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui  ))
(( al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal   ))
(( comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n.   ))
(( 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.            ))
(( 3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un     ))
(( corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre   ))
(( mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento         ))
(( economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono       ))
(( effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad    ))
(( opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione       ))
(( penitenziaria.                                                  ))
(( 4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia          ))
(( penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1             ))
(( dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e'       ))
(( elevata al 50 per cento.                                        ))
(( 5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente    ))
(( articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in ))
(( lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a  ))
(( decorrere dall'anno 1994.                                       ))
 
          Art. 38, commi 1 e 3,  legge  24  dicembre  1986,  n.  958,
          recante  norme  sul servizio militare di leva e sulla ferma
          di leva prolungata:
             "1.  Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine
          della ferma contratta,  e'  riservato  il  venticinque  per
          cento   dei   posti   da   coprire   annualmente,  mediante
          arruolamenti o concorsi, in qualita' di militare di  truppa
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
          finanza, del Corpo degli  agenti  di  custodia,  del  Corpo
          forestale  dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
             2. (Omissis).
             3. Le riserve di  posti  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano  ai  militari in ferma di leva prolungata, sempre
          che abbiano completato le predette  ferme  senza  demerito,
          siano  in  possesso  dei requisiti richiesti, conseguano il
          punteggio minimo previsto qualora  richiesto  e  presentino
          domanda  entro  il  dodicesimo  mese  dal  collocamento  in
          congedo".
          Art.  8,  comma  2,  legge  15  dicembre  1990,   n.   395,
          sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria:
             "2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel
          Corpo  di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di
          frequenza dei corsi, e' considerato ad  ogni  effetto  come
          adempimento  degli  obblighi  militari di leva. Il servizio
          prestato  dagli  agenti  ausiliari  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e',  a tutti gli effetti, servizio di leva e
          la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito".
          Legge 7 giugno 1975, n. 198:
             indica le procedure per  l'inquadramento  di  unita'  di
          leva  nel  Corpo  degli  agenti  di  custodia (ora Corpo di
          polizia penitenziaria), quali volontari ausiliari.
          Art. 1, comma 3, D.L. 29 gennaio 1992, n. 36,  conv.  dalla
          legge  29  febbraio  1992,  n.  213,  recante provvedimenti
          urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione
          dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile:
             "3.  Fino  alla  determinazione   delle   modalita'   di
          assunzione  mediante decreto legislativo ai sensi dell'art.
          14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione
          del disposto di cui al comma 1 (*) continuano ad osservarsi
          le procedure di assunzione previste dal regolamento per  il
          Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto
          30  dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963,
          n. 173".
          -----------
             (*) Secondo il quale "Fino a quando non  sara'  avvenuta
          la  totale  copertura  degli  organici del Corpo di polizia
          penitenziaria, le assunzioni  del  personale  del  medesimo
          Corpo  per  l'accesso  alla qualifica di agente hanno luogo
          anche in eccedenza rispetto all'organico  previsto  per  il
          ruolo  degli  agenti e degli assistenti di cui alle tabelle
          B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre  1990,  n.
          395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche
          esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di
          cui alle predette tabelle".