Art. 17. Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (( 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle )) (( tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge )) (( 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni e' )) (( aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti di 2.000 unita'. )) (( 2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono )) (( vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per )) (( effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il )) (( Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in )) (( ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina )) (( dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita )) (( domanda e risultino in possesso dei requisiti )) (( di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre )) (( 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei )) (( posti il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli )) (( agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della )) (( legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, )) (( subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle )) (( Forze armate, avviene nel contingente di leva in chiamata )) (( nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno )) (( 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui )) (( al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal )) (( comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. )) (( 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213. )) (( 3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un )) (( corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre )) (( mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento )) (( economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono )) (( effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad )) (( opera del personale del Dipartimento dell'amministrazione )) (( penitenziaria. )) (( 4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia )) (( penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 )) (( dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' )) (( elevata al 50 per cento. )) (( 5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente )) (( articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in )) (( lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a )) (( decorrere dall'anno 1994. ))
Art. 38, commi 1 e 3, legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata: "1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, e' riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualita' di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. (Omissis). 3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo". Art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria: "2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria e', a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata e' uguale alla ferma di leva per l'Esercito". Legge 7 giugno 1975, n. 198: indica le procedure per l'inquadramento di unita' di leva nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria), quali volontari ausiliari. Art. 1, comma 3, D.L. 29 gennaio 1992, n. 36, conv. dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, recante provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile: "3. Fino alla determinazione delle modalita' di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 (*) continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173". ----------- (*) Secondo il quale "Fino a quando non sara' avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle".