Art. 18. Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.".
Art. 43 legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', come sopra modificato: "Art. 43 (Dimissione). - La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione. Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto. Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile".