Art. 18.
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
  1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio  1975,  n.
354, e' sostituito dal seguente:
  "Oltre  a  quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il
direttore informa anticipatamente il magistrato di  sorveglianza,  il
questore  e  l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni
dimissione anche temporanea dall'istituto.".
 
          Art. 43  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  recante  norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione delle
          misure privative e limitative della  liberta',  come  sopra
          modificato:
             "Art.  43  (Dimissione).  - La dimissione dei detenuti e
          degli internati e' eseguita senza indugio  dalla  direzione
          dell'istituto  in  base  ad ordine scritto della competente
          autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.
             Il direttore dell'istituto da'  notizia  della  prevista
          dimissione,  almeno  tre  mesi prima, al consiglio di aiuto
          sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha
          sede l'istituto ed a quelli  del  luogo  dove  il  soggetto
          intende  stabilire  la  sua  residenza, comunicando tutti i
          dati necessari per gli opportuni interventi  assistenziali.
          Nel  caso  in  cui  il  momento  della dimissione non possa
          essere  previsto  tre  mesi  prima,  il  direttore  da'  le
          prescritte  notizie  non  appena  viene  a conoscenza della
          relativa decisione.
          Oltre a quanto  stabilito  da  specifiche  disposizioni  di
          legge,  il  direttore informa anticipatamente il magistrato
          di  sorveglianza,  il  questore  e  l'ufficio  di   polizia
          territorialmente   competente   di  ogni  dimissione  anche
          temporanea dall'istituto.
             Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della
          dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che  lo
          richieda,   un  attestato  con  l'eventuale  qualificazione
          professionale  conseguita  e  notizie  obiettive  circa  la
          condotta tenuta.
             I  soggetti,  che ne sono privi, vengono provvisti di un
          corredo di vestiario civile".