Art. 19.
                  Sospensione delle normali regole
                    di trattamento penitenziario
  1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo  il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "  2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e di sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di
grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto  o
in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
comma   1   dell'articolo   4-  bis,l'applicazione  delle  regole  di
trattamento e  degli  istituti  previsti  dalla  presente  legge  che
possano  porsi  in  concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza.".
 
          Art. 41-bis (aggiunto dall'art. 10 della legge  10  ottobre
          1986,  n. 663), legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure  privative  e  limitative della liberta', come sopra
          modificato:
             "Art. 41-bis (Situazioni di emergenza).  -  1.  In  casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere nell'istituto interessato o  in  parte  di  esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti e degli  internati.  La  sospensione  deve  essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto.
          2.  Quando  ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza
          pubblica, anche a richiesta del Ministro  dell'interno,  il
          Ministro  di  grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di
          sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti
          per taluno dei delitti di cui al comma 1  dell'art.  4-bis,
          l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
          previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
          contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".
          Art. 4-bis medesima legge 26 luglio 1975, n. 354:
             v. in nota all'art. 15.