Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni."; b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503". 2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: " (( Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso )) "; b) il comma 1 e' soppresso; c) nel comma 2, dopo le parole (( "Quando per le notificazioni", )) sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice"; d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".
Art. 210 del c.p.p., come sopra modificato: "Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b)". Articoli 194, 195, 499 e 503 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, l'oggetto e i limiti della testimonianza; la testimonianza indiretta; le regole per l'esame testimoniale; l'esame delle parti private (per il testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8). Art. 142 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, come sopra modificato: "Art. 142 (Citazione dei testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso). - (1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento). 2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene: a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione; b) le generalita' e il domicilio della persona da citare; c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice; e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'art. 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3, lettere b), c), d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato". Articoli 198, 210 e 226 del c.p.p.: riguardano rispettivamente, gli obblighi del testimone; l'esame di persona imputata in un procedimento connesso (per il testo v. sopra); il conferimento dell'incarico di perito.