Art. 2.
                      Esame di persona imputata
                     in un procedimento connesso
  1.  L'articolo  210  del  codice  di  procedura  penale  e'   cosi'
modificato:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Esse  hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le  norme
sulla citazione dei testimoni.";
    b)  nel  comma  5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".
 2. L'articolo 142 delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "  ((  Citazione  di
testimoni,  periti,  interpreti,  consulenti tecnici e imputati di un
procedimento connesso )) ";
    b) il comma 1 e' soppresso;
    c) nel comma 2, dopo le parole (( "Quando per le  notificazioni",
))  sono  inserite  le  seguenti:  "dei  testimoni, dei periti, degli
interpreti,  dei  consulenti  tecnici  e   delle   persone   indicate
nell'articolo 210 del codice";
    d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
   "  d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli
articoli 198, 210 e 226 del codice;".
 
          Art. 210 del c.p.p., come sopra modificato:
            "Art. 210 (Esame di persona imputata in  un  procedimento
          connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un
          procedimento  connesso  a norma dell'art. 12, nei confronti
          delle quali si procede o  si  e'  proceduto  separatamente,
          sono  esaminate  a  richiesta  di  parte,  ovvero, nel caso
          indicato nell'art. 195, anche di ufficio.
          2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il  quale,
          ove  occorra,  ne  ordina  l'accompagnamento  coattivo.  Si
          osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
             3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da  un
          difensore  che  ha  diritto  di  partecipare  all'esame. In
          mancanza  di  un  difensore  di  fiducia  e'  designato  un
          difensore di ufficio.
             4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le
          persone  indicate  nel  comma  1 che, salvo quanto disposto
          dall'art.  66,  comma  1,  esse  hanno  facolta'   di   non
          rispondere.
             5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli
          articoli 194, 195, 499 e 503.
            6.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti si applicano
          anche alle persone imputate di un reato collegato a  quello
          per  cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma
          2, lettera b)".
          Articoli 194, 195, 499 e 503 del c.p.p.:
             riguardano, rispettivamente, l'oggetto e i limiti  della
          testimonianza;  la  testimonianza  indiretta; le regole per
          l'esame testimoniale; l'esame delle parti private  (per  il
          testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8).
          Art.  142  delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989,
          n. 271, come sopra modificato:
            "Art. 142 (Citazione dei testimoni,  periti,  interpreti,
          consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso).
          - (1.  I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti
          tecnici  sono  citati  almeno  tre  giorni prima della data
          fissata per il dibattimento).
             2.  Quando  per  le  notificazioni  dei  testimoni,  dei
          periti,  degli  interpreti,  dei consulenti tecnici e delle
          persone indicate nell'art.   210 del  codice  e'  richiesto
          l'ufficiale  giudiziario,  le  parti  devono  consegnare al
          medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel  numero
          di copie necessario.
             3. L'atto di citazione contiene:
               a)    l'indicazione    della   parte   richiedente   e
          dell'imputato nonche' del decreto  che  ha  autorizzato  la
          citazione;
               b)  le  generalita'  e  il  domicilio della persona da
          citare;
               c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il
          giudice  davanti  al   quale   la   persona   citata   deve
          presentarsi;
               d)  l'indicazione  degli  obblighi  e  delle  facolta'
          previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
              e) l'avvertimento che, in caso di mancata  comparizione
          non  dovuta  a  legittimo  impedimento,  la  persona citata
          potra',  a  norma  dell'art.    133  del   codice,   essere
          accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata
          al  pagamento  di  una  somma  da  lire centomila a lire un
          milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione
          delle spese alle quali  la  mancata  comparizione  ha  dato
          causa.
             4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto
          di  citazione  contiene  i  requisiti previsti dal comma 3,
          lettere   b),   c),   d),    e)    nonche'    l'indicazione
          dell'imputato".
          Articoli 198, 210 e 226 del c.p.p.:
             riguardano  rispettivamente, gli obblighi del testimone;
          l'esame di persona imputata  in  un  procedimento  connesso
          (per  il  testo v. sopra); il conferimento dell'incarico di
          perito.