Art. 20.
             Collegamento tra i centri elaborazione dati
     dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
                         pubblica sicurezza.
  1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di  concerto  con
quello  dell'interno  sono  stabilite  modalita'  e  criteri  per  il
collegamento  tra  il  centro  elaborazione  dati  del   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e  quello del Dipartimento della
pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente  disponibili  i
dati,  per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalita'
e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.