Art. 21.
                            Applicazioni
  1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio  1941,
n.  12,  cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre
1991, n. 321, e' sostituito dal seguente:
  " 7. Se le esigenze indicate nel comma  1  sono  determinate  dalla
pendenza  di  uno  o  piu'  procedimenti penali la cui trattazione si
prevede di durata  particolarmente  lunga,  il  magistrato  applicato
presso   organi  giudicanti  non  puo'  svolgere  attivita'  in  tali
procedimenti.".
  2. I magistrati del pubblico  ministero  possono  essere  impegnati
nella  trattazione  di procedimenti che si prevedono di lunga durata,
anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
 
          Art. 110 ord. giud., approv. con R.D. 30 gennaio  1941,  n.
          12,  cosi' come sost. dall'art. 1 legge 16 ottobre 1991, n.
          321, poi mod. dal presente articolo:
             "Art. 110 (Applicazione dei magistrati).  -  1.  Possono
          essere  applicati  alle preture circondariali, ai tribunali
          ordinari, ai tribunali per i minorenni e  di  sorveglianza,
          alle  corti  di  appello, indipendentemente dalla integrale
          copertura del relativo  organico,  quando  le  esigenze  di
          servizio  in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti,
          uno  o  piu'  magistrati  in  servizio  presso  gli  organi
          giudicanti  del  medesimo  o  di  altro  distretto; per gli
          stessi motivi possono essere applicati a tutti  gli  uffici
          del  pubblico  ministero  di  cui  all'art.  70,  comma  1,
          sostituti procuratori in servizio presso uffici di  procura
          del   medesimo  o  di  altro  distretto.  I  magistrati  di
          tribunale possono essere applicati per  svolgere  funzioni,
          anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
             2.  La  scelta  dei  magistrati  da applicare e' operata
          secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in  via
          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed
          approvati contestualmente alle tabelle degli uffici  e  con
          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con
          decreto motivato, sentito  il  consiglio  giudiziario,  dal
          presidente  della  corte  di  appello  per  i magistrati in
          servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto  e
          dal  procuratore  generale presso la corte di appello per i
          magistrati  in  servizio   presso   uffici   del   pubblico
          ministero.  Copia  del  decreto  e'  trasmesso al Consiglio
          superiore della magistratura e  al  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  a  norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
             3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti
          o   uffici   del  pubblico  ministero  di  altro  distretto
          l'applicazione e' disposta dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   nel   rispetto   dei  criteri  obiettivi  e
          predeterminati fissati in via generale ai sensi  del  comma
          2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia
          ovvero  del  presidente o, rispettivamente, del procuratore
          generale presso la corte di appello nel  cui  distretto  ha
          sede   l'organo   o   l'ufficio   al   quale  si  riferisce
          l'applicazione,  sentito  il  consiglio   giudiziario   del
          distretto  nel  quale  presta  servizio  il  magistrato che
          dovrebbe essere applicato. L'applicazione e'  disposta  con
          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere
          sentito il presidente o il procuratore generale della corte
          di appello nel cui distretto il  magistrato  da  applicare,
          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
          le funzioni.
             4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2
          e 3 e' espresso, sentito preventivamente l'interessato, nel
          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
             5.  L'applicazione  non  puo'  superare  la durata di un
          anno. Nei casi  di  necessita'  dell'ufficio  al  quale  il
          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un
          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una
          ulteriore  applicazione  non  puo'  essere  disposta se non
          siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
             6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu'  di
          un magistrato applicato.
          7.  Se  le  esigenze  indicate nel comma 1 sono determinate
          dalla pendenza di uno o piu'  procedimenti  penali  la  cui
          trattazione  si prevede di durata particolarmente lunga, il
          magistrato applicato  presso  organi  giudicanti  non  puo'
          svolgere attivita' in tali procedimenti".