Art. 21-bis. Sospensione dei termini delle indagini preliminari (( 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre )) (( 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di )) (( attuazione, di coordinamento e transitorie del codice )) (( di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 )) (( luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto )) (( legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente: )) (( "La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui )) (( al primo comma non opera nei procedimenti per reati di )) (( criminalita' organizzata". ))
Art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (sostituito dall'art. 240-bisdelle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271), come sopra modificato: "Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata. Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'art. 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificatamente enun- ciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si pro- cede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate".