Art. 21-bis.
         Sospensione dei termini delle indagini preliminari
(( 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre    ))
(( 1969, n. 742, come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di  ))
(( attuazione, di coordinamento e transitorie del codice           ))
(( di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28       ))
(( luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto     ))
(( legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente:    ))
(( "La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui   ))
(( al primo comma non opera nei procedimenti per reati di          ))
(( criminalita' organizzata".                                      ))
 
          Art. 2 legge 7 ottobre 1969, n.  742,  recante  sospensione
          dei  termini  processuali  nel  periodo feriale (sostituito
          dall'art.   240-bisdelle  norme  approvate  con  D.Lgs.  28
          luglio 1989, n.  271), come sopra modificato:
             "Art.  2. - In materia penale la sospensione dei termini
          procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle
          indagini  preliminari,  non opera nei procedimenti relativi
          ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi  o
          i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
          La  sospensione  dei  termini delle indagini preliminari di
          cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati  di
          criminalita' organizzata.
             Nei  procedimenti  per  reati la cui prescrizione maturi
          durante la  sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque
          giorni,  ovvero  nelle  ipotesi  in cui durante il medesimo
          periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini  della
          custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
          di  ufficio,  ordinanza  non  impugnabile  con  la quale e'
          specificamente  motivata   e   dichiarata   l'urgenza   del
          processo.  In  tal  caso  i  termini processuali decorrono,
          anche nel periodo  feriale,  dalla  data  di  notificazione
          dell'ordinanza.   Nel   corso  delle  indagini  preliminari
          l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal  giudice  su
          richiesta del pubblico ministero.
             Nel  corso  delle  indagini  preliminari, quando occorre
          procedere con la massima urgenza  nel  periodo  feriale  al
          compimento  di  atti rispetto ai quali opera la sospensione
          dei termini  stabilita  dall'art.  1,  il  giudice  per  le
          indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
          della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
          pronuncia ordinanza nella quale sono specificatamente enun-
          ciate  le  ragioni  dell'urgenza  e la natura degli atti da
          compiere.  Allo stesso modo il pubblico ministero  provvede
          con  decreto  motivato  quando deve procedere al compimento
          degli  atti  previsti dall'art. 360 del codice di procedura
          penale.
             Gli avvisi sono notificati alle parti  o  ai  difensori.
          Essi  devono  far menzione dell'ordinanza o del decreto e i
          termini decorrono dalla data di notificazione.
             La sospensione  dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi
          previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.
             Quando   nel  corso  del  dibattimento  si  presenta  la
          necessita' di assumere prove nel periodo feriale,  si  pro-
          cede  a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale.
          Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice,  nella
          prima  udienza  successiva,  provvede a norma dell'art. 495
          dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili  non
          possono essere utilizzate".