Art. 21-ter.
                  Trattamento economico di missione
                      per magistrati applicati
(( 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio    ))
(( 1978, n. 417, e' inserito il seguente:                          ))
(( "La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei    ))
(( confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-  ))
(( bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.   ))
(( 12, e successive modificazioni". ))                             ))
 
          Art. 1 legge 26 luglio 1978, n.  417,  recante  adeguamento
          del  trattamento  economico  di missione e di trasferimento
          dei dipendenti statali, come sopra modificato:
             "Art.  1.  -  A  decorrere  dal  1  dicembre  1977   le
          indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati
          e  ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze
          armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai  professori
          universitari  ed ai dirigenti statali comandati in missione
          fuori  della  ordinaria  sede  di  servizio  in   localita'
          distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
    1) qualifiche indicate al punto 1) della
tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973,
n. 836                                                    L.  27.200
    2) qualifiche indicate al punto 2) della
stessa tabella A                                          "   22.700
    3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e
5) della stessa tabella A e 1) della successiva
tabella D                                                 "   19.100
    4) gradi militari indicati ai punti 2), 3),
4) e 5) della stessa tabella D                            "   14.000
    5) rimanente personale militare                       "   10.000
             Per  sede  di servizio si intende il centro abitato o la
          localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o  l'impianto
          presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
             Il  trattamento  previsto  dal  primo comma del presente
          articolo  cessa  dopo  i  primi  240  giorni  di   missione
          continuativa nella medesima localita'.
          La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei
          confronti  dei magistrati applicati ai sensi degli articoli
          76-bis, comma 6-bis, e 110 del  regio  decreto  30  gennaio
          1941, n.  12, e successive modificazioni.
             L'aumento    dell'indennita'   di   trasferta   previsto
          dall'art. 7, primo comma, del  decreto-legge  18  settembre
          1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
          ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di
          cui al primo comma del presente articolo.
             L'indennita'  spetta  soltanto per i giorni strettamente
          necessari allo svolgimento delle  funzioni  o  dei  servizi
          pubblici  nel  luogo  nel  quale  siano  stati  inviati  in
          missione i soggetti di cui al primo comma.
             A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello
          dell'entrata in  vigore  della  presente  legge  le  misure
          dell'indennita'  di  trasferta possono essere rideterminate
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  del   tesoro   in
          relazione   agli   indici  rilevati  per  la  maggiorazione
          dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1
          e 2 della legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica
          anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
             L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite
          del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
             Sulle misure risultanti dall'aumento  e  dai  successivi
          adeguamenti  va  operato l'arrotondamento per eccesso a 100
          lire".
          Articoli 76-bis e 110 ord. giud.,  approvato  con  R.D.  30
          gennaio 1941, n. 12:
            v., rispettivamente, in nota all'art. 21-quater e in nota
          all'art. 21.