Art. 21-quater Procuratore nazionale antimafia (( 1. Il comma 2 dell'articolo 76 -bis del regio decreto 30 )) (( gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del )) (( decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito )) (( dal seguente: )) (( "2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, )) (( scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, )) (( per un periodo non inferiore ai dieci anni, funzioni di )) (( pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di )) (( specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze )) (( nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' )) (( organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo )) (( ove risultino equivalenti i requisiti professionali". )) (( 2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del )) (( 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: )) (( "6- )) bis. (( Prima della nomina disposta dal Consiglio )) (( superiore della magistratura, il procuratore generale presso la )) (( Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale )) (( antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca )) (( dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2". )) (( 3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del )) (( regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito )) (( dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e )) (( successivamente modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre )) (( 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore )) (( nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di )) (( sostituti alla Direzione nazionale antimafia. )) (( 4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, il Consiglio )) (( superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti, )) (( una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore )) (( nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione )) (( nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, )) (( del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. ))
Art. 76-bis ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 6 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con mod. dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8), come sopra modificato e come ulteriormente modificato dal successivo art. 21-quinquies: "Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale. 6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2". Articoli 192, secondo comma, e 194 ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 142: "Art. 192, secondo comma. - La vacanza di sedi giudiziarie e' annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita' di servizio". "Art. 194 (come sostituito dall'art. 2 legge 16 ottobre 1991, n. 321, poi modificato dall'art. 2 legge 8 novembre 1991, n. 356) (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".