Art. 21-quater
                   Procuratore nazionale antimafia
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 76 -bis del regio decreto 30        ))
(( gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del             ))
(( decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito ))
(( dal seguente:                                                   ))
(( "2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione,     ))
(( scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, ))
(( per un periodo non inferiore ai dieci anni, funzioni di         ))
(( pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di          ))
(( specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze    ))
(( nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita'    ))
(( organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo   ))
(( ove risultino equivalenti i requisiti professionali".           ))
(( 2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del       ))
(( 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:                 ))
(( "6- )) bis. (( Prima della nomina disposta dal Consiglio        ))
(( superiore della magistratura, il procuratore generale presso la ))
(( Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale        ))
(( antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca                ))
(( dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".           ))
(( 3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del    ))
(( regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito           ))
(( dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e          ))
(( successivamente modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre   ))
(( 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore     ))
(( nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di    ))
(( sostituti alla Direzione nazionale antimafia.                   ))
(( 4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della     ))
(( legge di conversione del presente decreto, il Consiglio         ))
(( superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti,    ))
(( una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore  ))
(( nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione          ))
(( nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, ))
(( del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.                       ))
 
          Art. 76-bis ord. giud., approvato con R.D. 30 gennaio 1941,
          n.  12 (introdotto dall'art. 6 D.L. 20  novembre  1991,  n.
          367,  conv.    con mod. dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8),
          come sopra modificato e come ulteriormente  modificato  dal
          successivo art.  21-quinquies:
             "Art.  76-bis  (Procuratore  nazionale  antimafia). - 1.
          Nell'ambito della  procura  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
          2.  Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione,
          scelto   tra   coloro   che   hanno   svolto   anche    non
          continuativamente,  per  un  periodo  non inferiore a dieci
          anni, funzioni di pubblico ministero o giudice  istruttore,
          sulla    base    di    specifiche   attitudini,   capacita'
          organizzative   ed   esperienze   nella   trattazione    di
          procedimenti   relativi   alla   criminalita'  organizzata.
          L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
          risultino equivalenti i requisiti professionali.
             3.  Alla  nomina  del procuratore nazionale antimafia si
          provvede con la  procedura  prevista  dall'art.  11,  terzo
          comma,  della  legge  24  marzo 1958, n. 195. L'incarico ha
          durata di quattro anni e puo'  essere  rinnovato  una  sola
          volta.
          4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati
          con  funzioni  di  magistrati di corte di appello, nominati
          sulla base di specifiche  attitudini  ed  esperienze  nella
          trattazione  di  procedimenti  relativi  alla  criminalita'
          organizzata. Alle nomine provvede  il  Consiglio  superiore
          della   magistratura,   sentito  il  procuratore  nazionale
          antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o
          piu' dei sostituti procuratori ad assumere le  funzioni  di
          procuratore nazionale antimafia aggiunto.
             5.  Per  la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
          puo' essere  valutata  solo  ove  risultino  equivalenti  i
          requisiti professionali.
             6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le
          funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura
          penale.
            6-bis.   Prima   della   nomina  disposta  dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  il  procuratore   generale
          presso  la  Corte  di cassazione applica, quale procuratore
          nazionale antimafia, un magistrato che possegga,  all'epoca
          dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".
          Articoli  192,  secondo  comma, e 194 ord. giud., approvato
          con R.D. 30 gennaio 1941, n. 142:
             "Art.  192,  secondo  comma.  -  La  vacanza   di   sedi
          giudiziarie  e'  annunciata  nel  Bollettino  ufficiale del
          Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro,
          essere omesso per necessita' di servizio".
             "Art. 194 (come sostituito dall'art. 2 legge 16  ottobre
          1991,  n.  321, poi modificato dall'art. 2 legge 8 novembre
          1991, n. 356) (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni,  ad  una  sede  da  lui  chiesta, non puo' essere
          trasferito ad altre sedi  o  assegnato  ad  altre  funzioni
          prima  di  quattro  anni  dal  giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano  gravi
          motivi  di  salute  ovvero  gravi  ragioni  di servizio. Il
          termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione  di
          sede degli uditori giudiziari".