Art. 22.
       Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni
(( 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia'       ))
(( sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991,   ))
(( n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio    ))
(( 1991, n. 203, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 ))
(( possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia,    ))
(( dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui    ))
(( circondario dimora la persona o                                 ))
(( dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso,    ))
(( le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di         ))
(( pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di    ))
(( residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo      ))
(( comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e  ))
(( successive modificazioni.                                       ))
(( 2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di ))
(( tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore  ))
(( o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della     ))
(( Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di    ))
(( cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo  ))
(( di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal     ))
(( questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di     ))
(( sicurezza.                                                      ))
(( 3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al      ))
(( secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n.  ))
(( 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro   ))
(( dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6    ))
(( della predetta legge n. 1423".                                  ))
(( 02. Al comma 4 dell'articolo 2 )) -bis (( della legge 31 maggio ))
(( 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13        ))
(( dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato             ))
(( dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.   ))
(( 203, il secondo periodo e' soppresso.                           ))
 1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
   n.  575,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "A  richiesta  del
   procuratore   della   Repubblica,  del  questore  o  degli  organi
   incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma,
   nei casi di particolare  urgenza  il  sequestro  e'  disposto  dal
   Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se
   non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".
(( 1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere     ))
(( agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima     ))
(( sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo,   ))
(( nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello    ))
(( stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi    ))
(( aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le    ))
(( opere relative all'attuazione del presente articolo, il         ))
(( Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni    ))
(( straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare   ))
(( gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti,   ))
(( del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito     ))
(( degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato ))
(( di previsione della spesa del Ministero dell'interno.           ))
 
          Articoli  3, 6 e 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante
          misure  di  prevenzione   nei   confronti   delle   persone
          pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita':
             "Art. 3 (come modificato dall'art. 10 legge 13 settembre
          1982,  n.  646, e dall'art. 4 legge 3 agosto 1988, n. 327).
          - Alle  persone  indicate  nell'art.  1,  che  non  abbiano
          cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art.
          4,  quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo'
          essere  applicata,  nei  modi  stabiliti   negli   articoli
          seguenti,  la  misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
          speciale della pubblica sicurezza.
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le
          circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
          Nei  casi  in  cui  le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale".
             "Art. 6 (come sostituito  dall'art.  7  legge  3  agosto
          1988,  n.  327).    -  1. Se la proposta riguarda la misura
          della sorveglianza speciale con l'obbligo o il  divieto  di
          soggiorno,  il presidente del tribunale, con decreto, nella
          pendenza  del  procedimento  di   cui   al   quinto   comma
          dell'articolo  4,  puo'  disporre  il temporaneo ritiro del
          passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai   fini
          dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
             2.  Nel  caso  in  cui  sussistano motivi di particolare
          gravita',  puo'  altresi'   disporre   che   alla   persona
          denunciata  sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il
          divieto  di  soggiorno  fino  a  quando  non  sia  divenuta
          esecutiva la misura di prevenzione".
             "Art.  7  (come modificato dall'art. 11 D.L. 31 dicembre
          1991, n.  419, conv. con mod. legge 18  febbraio  1992,  n.
          172).  -  Il  provvedimento di applicazione delle misure di
          prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicato al questore per
          l'esecuzione.
             Il provvedimento stesso, su istanza  dell'interessato  e
          sentita  l'autorita'  di pubblica sicurezza che lo propose,
          puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale  fu
          emanato,  quando  sia  cessata  o mutata la causa che lo ha
          determinato.  Il   provvedimento   puo'   essere   altresi'
          modificato,  anche  in  relazione  alla  determinazione del
          luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente,
          quando ricorrono  gravi  esigenze  di  ordine  e  sicurezza
          pubblica.
             Il  ricorso  contro  il  provvedimento  di  revoca  o di
          modifica non ha effetto sospensivo".
          Articoli 2-bis e  2-ter  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
          recante disposizioni contro la mafia:
            "Art.   2-bis  (aggiunto  dall'art.  14  della  legge  13
          settembre 1982,  n.  646,  cosi'  integralmente  sostituito
          dall'art.   1  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  poi
          modificato dall'art. 20 D.L. 13 maggio 1991, n. 152,  conv.
          con  mod.  legge  12  luglio  1991,  n. 203, e dal presente
          articolo). -  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  o  il
          questore    territorialmente    competente   a   richiedere
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  procedono,
          anche  a  mezzo  della  guardia  di finanza o della polizia
          giudiziaria,  ad  indagini  sul  tenore  di   vita,   sulle
          disponibilita'  finanziarie  e  sul patrimonio dei soggetti
          indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
          la misura di prevenzione della sorveglianza speciale  della
          pubblica  sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo di
          soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza  o
          della   polizia  giudiziaria,  ad  indagini  sull'attivita'
          economica facente capo agli  stessi  soggetti,  allo  scopo
          anche di individuare le fonti di reddito.
             2.  Accertano,  in  particolare,  se dette persone siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni all'esercizio di attivita'  imprenditoriali  e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici    registri,   se   beneficiano   di   contributi,
          finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni  dello
          stesso  tipo,  comunque  denominate,  concesse o erogate da
          parte dello Stato, degli enti pubblici  o  delle  Comunita'
          europee.
             3.  Le  indagini sono effettuate anche nei confronti del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi  od  associazioni,  del  cui patrimonio i soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente.
            4.  Quando  vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede  debba  essere  disposta  la  confisca   ai   sensi
          dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
          procuratore   della   Repubblica  o  il  questore,  con  la
          proposta, possono richiedere al  presidente  del  tribunale
          competente  per  l'applicazione della misura di prevenzione
          di disporre anticipatamente il  sequestro  dei  beni  prima
          della fissazione dell'udienza.
            5.  Il  presidente  del  tribunale  provvede  con decreto
          motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro
          eventualmente  disposto  perde efficacia se non convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano   le   disposizioni   di   cui  al  quarto  comma
          dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a
          terzi si applica il procedimento di  cui  al  quinto  comma
          dello stesso art. 2- ter.
             6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia   giudiziaria,   ad  ogni  ufficio  della  pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese,  societa'  ed  enti di ogni tipo di informazioni e
          copia della documentazione ritenuta  utile  ai  fini  delle
          indagini  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  ai  commi
          precedenti.   Previa autorizzazione del  procuratore  della
          Repubblica  o  del  giudice  procedente,  gli  ufficiali di
          polizia giudiziaria possono procedere  al  sequestro  della
          documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 253,
          254 e 255 del codice di procedura penale".
             Art. 2-ter (aggiunto dall'art.  14  legge  13  settembre
          1982, n.  646, poi mod. dall'art. 2 legge 19 marzo 1990, n.
          55,  e dal presente articolo). - Nel corso del procedimento
          per l'applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione
          previste dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          iniziato  nei confronti delle persone indicate nell'art. 1,
          il tribunale, ove necessario, puo' procedere  ad  ulteriori
          indagini  oltre  quelle gia' compiute a norma dell'articolo
          precedente.
             Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e  24  della
          legge   22   maggio  1975,  n.  152,  il  tribunale,  anche
          d'ufficio, ordina con decreto  motivato  il  sequestro  dei
          beni  dei  quali  la  persona  nei confronti della quale e'
          stato iniziato  il  procedimento  risulta  poter  disporre,
          direttamente   o   indirettamente,  e  che  sulla  base  di
          sufficienti indizi, come la notevole sperequazione  fra  il
          tenore   di  vita  e  l'entita'  dei  redditi  apparenti  o
          dichiarati, si ha motivo di ritenere  siano  il  frutto  di
          attivita'  illecite  o  ne  costituiscano  il  reimpiego. A
          richiesta del procuratore della Repubblica, del questore  o
          degli  organi  incaricati  di svolgere ulteriori indagini a
          norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza,  il
          sequestro  e'  disposto  dal  Presidente  del tribunale con
          decreto motivato e perde efficacia se  non  e'  convalidato
          dal tribunale nei dieci giorni successivi.
          Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
          dispone  la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia
          stata dimostrata la  legittima  provenienza.  Nel  caso  di
          indagini  complesse  il  provvedimento  puo' essere emanato
          anche   successivamente,   entro   un   anno   dalla   data
          dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato
          di  un  anno  con  provvedimento motivato del tribunale. Ai
          fini del computo dei termini suddetti e di quello  previsto
          dal  comma 5 dell'art. 2- bis si tiene conto delle cause di
          sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
          previste  dal  codice  di  procedura  penale,   in   quanto
          computabili.
          Il  sequestro  e' revocato dal tribunale quando e' respinta
          la proposta di applicazione della misura di  prevenzione  o
          quando  risulta  che  esso ha per oggetto beni di legittima
          provenienza o dei quali  l'indiziato  non  poteva  disporre
          direttamente o indirettamente.
             Se  risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
          questi sono chiamati dal tribunale, con  decreto  motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza di un difensore,  nel  termine  stabilito  dal
          tribunale,   svolgere   in  camera  di  consiglio  le  loro
          deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento  utile
          ai fini della decisione sulla confisca.
             I  provvedimenti  previsti dal presente articolo possono
          essere  adottati,  su  richiesta  del   procuratore   della
          Repubblica   o   del   questore,  quando  ne  ricorrano  le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
          provvede  lo  stesso tribunale che ha disposto la misura di
          prevenzione,  con  le  forme  previste  per   il   relativo
          procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma.
          Anche in caso di assenza,  residenza  o  dimora  all'estero
          della  persona  alla quale potrebbe applicarsi la misura di
          prevenzione, il procedimento  di  prevenzione  puo'  essere
          proseguito  ovvero  iniziato,  su  proposta del procuratore
          della Repubblica o del questore competente per il luogo  di
          ultima    dimora    dell'interessato,    ai    soli    fini
          dell'applicazione dei  provvedimenti  di  cui  al  presente
          articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
          che  siano  frutto di attivita' illecite o ne costituiscano
          il reimpiego.
          Agli stessi fini il procedimento  puo'  essere  iniziato  o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
          In  ogni  caso  il  sequestro  e la confisca possono essere
          disposti anche in relazione ai beni sottoposti a  sequestro
          in  un  procedimento  penale,  ma  i  relativi effetti sono
          sospesi per tutta la durata dello stesso, e  si  estinguono
          ove  venga  disposta  la confisca degli stessi beni in sede
          penale".