Art. 22. Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni (( 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia' )) (( sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, )) (( n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio )) (( 1991, n. 203, e' sostituito dal seguente: )) (( "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 )) (( possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, )) (( dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui )) (( circondario dimora la persona o )) (( dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, )) (( le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di )) (( pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di )) (( residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo )) (( comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e )) (( successive modificazioni. )) (( 2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di )) (( tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore )) (( o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della )) (( Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di )) (( cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo )) (( di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal )) (( questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di )) (( sicurezza. )) (( 3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al )) (( secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. )) (( 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro )) (( dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 )) (( della predetta legge n. 1423". )) (( 02. Al comma 4 dell'articolo 2 )) -bis (( della legge 31 maggio )) (( 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 )) (( dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato )) (( dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. )) (( 203, il secondo periodo e' soppresso. )) 1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.". (( 1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere )) (( agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima )) (( sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, )) (( nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello )) (( stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi )) (( aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le )) (( opere relative all'attuazione del presente articolo, il )) (( Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni )) (( straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare )) (( gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, )) (( del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito )) (( degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato )) (( di previsione della spesa del Ministero dell'interno. ))
Articoli 3, 6 e 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita': "Art. 3 (come modificato dall'art. 10 legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'art. 4 legge 3 agosto 1988, n. 327). - Alle persone indicate nell'art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". "Art. 6 (come sostituito dall'art. 7 legge 3 agosto 1988, n. 327). - 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. 2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione". "Art. 7 (come modificato dall'art. 11 D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. con mod. legge 18 febbraio 1992, n. 172). - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo". Articoli 2-bis e 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia: "Art. 2-bis (aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, cosi' integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo). - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee. 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. 5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2- ter. 6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale". Art. 2-ter (aggiunto dall'art. 14 legge 13 settembre 1982, n. 646, poi mod. dall'art. 2 legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo). - Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale e' stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entita' dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza, il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2- bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto computabili. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione ai beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".