Art. 22-bis.
             Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
(( 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e        ))
(( successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine,  ))
(( il seguente comma:                                              ))
(( "5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano         ))
(( anche nei confronti delle persone condannate con sentenza       ))
(( definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado     ))
(( di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma   ))
(( 3- bis, del codice di procedura penale".                        ))
(( 2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio  ))
(( 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le     ))
(( parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono        ))
(( sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4 e              ))
(( 5-ter dell'articolo 10".                                        ))
(( 3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31           ))
(( maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, ))
(( le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle         ))
(( seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10,   ))
(( comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti".               ))
 
          Articoli 10, 10-bis e 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, recante disposizioni contro la mafia:
             "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della  legge  13
          settembre  1982,  n.  646, poi cosi' sostituito dall'art. 3
          della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successivamente
          integrato  dall'art.  20  del  D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.  203,  e  dal  presente  articolo). - 1. Le persone alle
          quali sia stata applicata con provvedimento definitivo  una
          misura di prevenzione non possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessione di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso e  nei  registri  dei  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per    lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
             2. Il provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  e  servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,   il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  precedente  e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
             4. Il tribunale dispone che i  divieti  e  le  decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque conviva con la persona sottoposta alla  misura  di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di prevenzione sia amministratore o determini in  qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5. Per le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
          5-bis. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5-ter.  Le  disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale".
             "Art. 10-bis  (aggiunto  dall'art.  20  della  legge  13
          settembre  1982,  n.  646, poi modificato dall'art. 3 della
          legge 23 dicembre 1982, n. 936, dall'art. 4 della legge  19
          marzo  1990, n. 55, e dal presente articolo). - Con decreto
          da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri  (*),
          d'intesa  con  tutti i Ministri interessati, entro sei mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente   legge,   e   da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale , sara' costituito un
          elenco  generale  degli  enti   e   delle   amministrazioni
          legittimati  a  disporre  le  licenze,  le concessioni e le
          iscrizioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le
          erogazioni indicate nel primo comma dell'art.  10.  Con  le
          stesse   modalita'  saranno  effettuati  gli  aggiornamenti
          eventualmente necessari.
          Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della
          Corte di cassazione debbono comunicare alla questura  nella
          cui  circoscrizione  hanno  sede, non oltre i cinque giorni
          dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non  oltre  i
          cinque    giorni    dalla    scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione,    copia    dei    provvedimenti    emanati
          rispettivamente  in  base  ai  commi  quinto, nono e decimo
          dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, nonche'
          dei provvedimento di  cui  ai  commi  3,  4,  5  e  5-  ter
          dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater.
          Nella   comunicazione   deve   essere   specificato  se  il
          provvedimento sia divenuto definitivo.
          I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale
          le proposte per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di
          prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  provvedono  a darne contestuale comunicazione in
          copia, alla questura nella cui circoscrizione  ha  sede  il
          tribunale stesso.
          I  questori dispongono l'immediata immissione negli archivi
          magnetici del centro elaborazione dati di  cui  all'art.  8
          della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
          previste nei precedenti commi, sia
          -----------
            (*)  Vedi  il  D.P.C.M.  5  luglio 1983, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1983.
          delle proposte  che  essi  stessi  abbiano  presentato  per
          l'applicazione  di una delle misure di prevenzione indicate
          nel capoverso che precede. Le  informazioni  predette  sono
          contestualmente  trasmesse  alle  prefetture  attraverso  i
          terminali      installati     nei     rispettivi     centri
          telecomunicazione.
          Le prefetture comunicano  tempestivamente  agli  organi  ed
          enti  indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti  di
          aggiornamento,  che abbiano sede nelle rispettive province,
          i  provvedimenti  esecutivi  concernenti  i   divieti,   le
          decadenze  e  le  sospensioni  previste nell'art. 10. Per i
          provvedimenti  di  cui  al  comma   5   dell'art.   10   la
          comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo'
          essere  inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente
          indicati nella medesima.
             Ai  fini   dell'applicazione   delle   norme   sull'albo
          nazionale  dei  costruttori, la comunicazione va, comunque,
          fatta dalla prefettura di  Roma  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  entro  e non oltre cinque giorni dalla ricezione
          del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche
          le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
             Il  pubblico  amministratore,  il   funzionario   o   il
          dipendente   che,   malgrado   l'intervenuta   decadenza  o
          sospensione,  non  dispone,  entro  trenta   giorni   dalla
          comunicazione,  il  ritiro delle licenze (( autorizzazioni,
          abilitazioni  o  la  cessazione  delle  erogazioni   ))   o
          concessioni  ovvero  la cancellazione dagli albi, e' punito
          con la reclusione da due a quattro anni.
             Se il fatto e' commesso per  colpa,  la  pena  e'  della
          reclusione da tre mesi a un anno.
          Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,
          concessioni,   autorizzazioni   o  abilitazioni  ovvero  di
          iscrizioni  nonche'  di  concessione   di   erogazioni   in
          violazione   delle   disposizioni   di   cui   all'articolo
          precedente".
            "Art. 10-sexies (aggiunto  dall'art.  7  della  legge  19
          marzo  1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13
          maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  12 luglio 1991, n.  203, e dal presente articolo). -
          1. La  pubblica  amministrazione,  prima  di  rilasciare  o
          consentire  le  licenze, le autorizzazioni, le concessioni,
          le erogazioni, le abilitazioni  e  le  iscrizioni  previste
          dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare
          i  contratti  e  i subcontratti di cui al medesimo articolo
          deve    acquisire    apposita    certificazione    relativa
          all'interessato  circa  la  sussistenza  a suo carico di un
          procedimento per l'applicazione,  a  norma  della  presente
          legge,  di  una  misura  di  prevenzione,  nonche' circa la
          sussistenza di provvedimenti che applicano  una  misura  di
          prevenzione  o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10,
          comma  5-ter,  e  di   quelli   che   dispongono   divieti,
          sospensioni  o  decadenze  a norma dell'art. 10, ovvero del
          secondo  comma  dell'articolo  10-quater.  Per  i  rinnovi,
          allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con
          provvedimento   formale,   per   i  provvedimenti  comunque
          conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo  gli  atti
          di  esecuzione,  e  per  i contratti derivati da altri gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste
          con  riguardo   alla   certificazione   dei   provvedimenti
          definitivi   o   provvisori  che  applicano  la  misura  di
          prevenzione o dispongono i divieti,  le  sospensioni  o  le
          decadenze.  Per  i  contratti  concernenti  obbligazioni  a
          carattere periodico o continuativo per forniture di beni  o
          servizi,   la  certificazione  deve  essere  acquisita  per
          ciascun anno di durata del contratto.
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella  cui  circoscrizione  gli  atti o in contratti devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente  pubblico,  previa  esibizione dei certificati di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi.
             3.  Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche a  richiesta  del
          concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
          4. Quando gli atti o i contratti  riguardano  societa',  la
          certificazione  e'  richiesta  nei  confronti  della stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa'  di  capitali  anche consortili ai sensi dell'art.
          2615-ter del codice civile o di  societa'  cooperative,  di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo  X,  capo  II,  sezione  II  del  codice civile, nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili  detenga  una partecipazione superiore al 10 per
          cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali  le
          societa'  consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
          nei  confronti  della  pubblica  amministrazione;   per   i
          consorzi   di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne  ha  la
          rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate.
          Se   trattasi   di   societa'   in   nome   collettivo,  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i  soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti  dei  soci  accomandatari.  Se   trattasi   delle
          societa'   di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile  la
          certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che  le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5.  Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
          dell'albo nazionale dei costruttori, la  certificazione  e'
          altresi'  richiesta  nei  confronti  del  direttore tecnico
          dell'impresa.
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza  ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
            7.  Nei  casi  di  urgenza,  in  attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative  all'iscrizione  negli  albi  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario  dell'atto  o contraente con l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta    di    licenze    e    autorizzazioni   rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b)  per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c)  per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
          comunque  denominate,  per  lo  svolgimento  di   attivita'
          imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
          cinquanta milioni di lire.
             10.  E'  fatta comunque salva la facolta' della pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11. L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente    all'amministrazione    appaltante   ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi.
             12.  Le  certificazioni prefettizie, le relative istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13.  Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto  la
          certificazione  con  la  dichiarazione  di  cui al comma 7,
          ferma restando la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14.  Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare ance in corso d'opera la
          permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge  per
          l'affidamento  dei lavori.   Alla predetta verifica possono
          altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici
          committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".
          Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.:
             v. in nota all'art. 13.