Art. 22-bis. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (( 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, )) (( il seguente comma: )) (( "5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano )) (( anche nei confronti delle persone condannate con sentenza )) (( definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado )) (( di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma )) (( 3- bis, del codice di procedura penale". )) (( 2. Al secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio )) (( 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le )) (( parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4 e )) (( 5-ter dell'articolo 10". )) (( 3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 )) (( maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, )) (( le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, )) (( comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti". ))
Articoli 10, 10-bis e 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia: "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi cosi' sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". "Art. 10-bis (aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente articolo). - Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*), d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimento di cui ai commi 3, 4, 5 e 5- ter dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia ----------- (*) Vedi il D.P.C.M. 5 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1983. delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze (( autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni )) o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente". "Art. 10-sexies (aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo). - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare ance in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15". Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.: v. in nota all'art. 13.