Art. 23. Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione 1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.". 2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423: concerne misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'. Legge 31 maggio 1965, n. 575: reca disposizioni contro la mafia.