Art. 23.
                   Violazione di obblighi inerenti
                       a misure di prevenzione
  1.  L'articolo  9  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  9.  -  1.  Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti alla
sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
   2.  Se  l'inosservanza  riguarda  la  sorveglianza  speciale   con
l'obbligo  o  il  divieto  di  soggiorno,  si  applica  la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
   3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali  ed  agenti  di
polizia  giudiziaria  possono  procedere  all'arresto anche fuori dei
casi di flagranza.
   4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di  legge,  il
sorvegliato  speciale  che,  per un reato commesso dopo il decreto di
sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non
inferiore  a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per
un tempo non inferiore a due anni.".
  2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione
del comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la  reclusione  da
due  a  cinque  anni;  gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.".
 
          Legge 27 dicembre 1956, n. 1423:
             concerne  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
          persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per la pubblica
          moralita'.
          Legge 31 maggio 1965, n. 575:
             reca disposizioni contro la mafia.