Art. 24.
                 Misure di prevenzione patrimoniali
  1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n.  575,  sono
inseriti i seguenti:
  "Art.  3-quater  . - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui
all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli  di
infiltrazione  da  parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono
sufficienti  indizi  per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate
attivita'    economiche,   comprese   quelle   imprenditoriali,   sia
direttamente  o  indirettamente   sottoposto   alle   condizioni   di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del
codice  penale  o  che  possa,  comunque, agevolare l'attivita' delle
persone nei confronti delle quali e' stata proposta o  applicata  una
delle  misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale  per  taluno  dei  delitti  previsti
dagli  articoli  416-bis,  629,  630,  648-  bis e 648-ter del codice
penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica
o  il  questore  possono  richiedere  al  tribunale  competente   per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia
giudiziaria,   sulle   predette  attivita',  nonche'  l'obbligo,  nei
confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi
titolo,  di  beni  o  altre  utilita'  di valore non proporzionato al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne
la legittima provenienza.
  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio  delle  attivita'  economiche  di  cui  al  comma 1 agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una delle misure di prevenzione di  cui  all'articolo  2,
ovvero  di  persone  sottoposte  a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-  bis  e  648-
ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea
dall'amministrazione    dei   beni   utilizzabili,   direttamente   o
indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita'.
  3. La  sospensione  temporanea  dall'amministrazione  dei  beni  e'
adottata  per  un  periodo  non  superiore  a  sei mesi e puo' essere
rinnovata, per un periodo non  superiore  complessivamente  a  dodici
mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del pubblico ministero o
del  giudice  delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le
condizioni in base alle quali e' stata applicata.
   4. Con il provvedimento di cui al comma  2,  il  tribunale  nomina
l'amministratore   ed  il  giudice  delegato,  osservate,  in  quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter,  secondo,  quinto,
settimo  e  ottavo comma,   2-sexies, 2-septies e 2-octies. ((Qualora
tra  i  beni  siano  compresi  beni  immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il provvedimento  di  cui  al  comma  2  deve
essere    trascritto    presso    i    pubblici   registri   a   cura
dell'amministratore  nominato  entro  il  termine  di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento )).
   5.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che  i beni sottoposti al
provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati,  il  procuratore  della  Repubblica  o  il questore possono
richiedere al tribunale  di  disporne  il  sequestro,  osservate,  in
quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli articoli 2-ter, quinto,
settimo e ottavo comma, 2-quater , 2-quinquies , 2-sexies , 2-septies
e 2-octies. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza  del  termine
stabilito a norma del comma 3.".
  "Art.  3-quinquies.  - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di
relazione e segnalazione di  cui  all'articolo  2-septies  anche  nei
confronti del pubblico ministero.
   2.  Entro  i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della
sospensione  provvisoria  dalla  amministrazione  dei  beni   o   del
sequestro,   il  tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo  del
provvedimento, delibera in  camera  di  consiglio,  alla  quale  puo'
essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo
2-sexies,  la  revoca  della  misura disposta, ovvero la confisca dei
beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il  frutto  di  attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego.
   3.  Con  il  provvedimento  che dispone la revoca della misura, il
tribunale puo'  stabilire  l'obbligo  nei  confronti  di  chi  ha  la
proprieta',  l'uso  o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi,
di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni,  al  questore
ed  al  nucleo  di  polizia  tributaria del luogo di dimora abituale,
ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta  di  residenti
all'estero,  gli  atti  di  disposizione,  di acquisto o di pagamento
effettuati,  gli  atti   di   pagamento   ricevuti,   gli   incarichi
professionali,  di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti,
e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale,  di  valore  non
inferiore  a  cinquanta  milioni  di  lire  o  del  valore  superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della
persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni  dal  compimento
dell'atto  e  comunque  entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti
posti in essere nell'anno precedente.
   4.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i  termini   indicati   le
comunicazioni  di cui al comma 3 e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni  acquistati  e
dei   pagamenti   ricevuti   per   i   quali   e'   stata  omessa  la
comunicazione.".
 
          Articoli 416-bis, 629, 630, 648- bis e 648-ter del c.p.:
             riguardano,  rispettivamente,  l'associazione  di   tipo
          mafioso;  il delitto di estorsione; il delitto di sequestro
          a scopo di estorsione; il riciclaggio; l'impiego di denaro,
          beni o utilita'  di  provenienza  illecita  (per  il  testo
          dell'art. 416-bis v. in nota all'art. 11- bis).
          Articoli  2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies,
          2-septies e 2-octies della legge 31 maggio  1965,  n.  575,
          recante disposizioni contro la mafia:
            Per  il  testo  degli  articoli  2-bis e 2-ter v. in nota
          all'art. 22; per il testo  dei  rimanenti  articoli  v.  in
          appendice  al  testo  della  legge  19  marzo  1990, n. 55,
          ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          120 del 25 maggio 1990.