Art. 25-bis.
                      Perquisizioni di edifici
(( 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge ))
(( 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria      ))
(( possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o    ))
(( blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che  ))
(( si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato ))
(( un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti       ))
(( indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di           ))
(( procedura penale.                                               ))
(( 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma  ))
(( 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli   ))
(( nelle aree interessate.                                         ))
(( 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data  ))
(( notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al         ))
(( procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in   ))
(( cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono     ))
(( i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto     ))
(( ore.                                                            ))
 
          Art. 27 della legge 19 marzo 1990,  n.  55,  recante  nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale:
            "Art.  27. - 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 della
          legge 22 maggio 1975,  n.  152,  e  dalle  disposizioni  in
          materia   di   produzione   e   traffico   illecito   degli
          stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali  ed
          agenti  di  polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di
          polizia per la prevenzione e  la  repressione  del  delitto
          previsto  dall'art.  416-bis  del codice penale e di quelli
          commessi in relazione ad esso, nonche' dei delitti previsti
          dagli articoli 648- bis e 648-ter dello stesso codice e  di
          quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in
          ogni  luogo  al  controllo  e  all'ispezione  dei  mezzi di
          trasporto, dei bagagli e  degli  effetti  personali  quando
          hanno   fondato  motivo  di  ritenere  che  possono  essere
          rinvenuti denaro  o  valori  costituenti  il  prezzo  della
          liberazione  della  persona  sequestrata, o provenienti dai
          delitti predetti,  nonche'  armi,  munizioni  o  esplosivi.
          Dell'esito  dei  controlli  e  delle  ispezioni  e' redatto
          processo  verbale  in  appositi  moduli,  trasmessi   entro
          quarantotto  ore al procuratore della Repubblica, il quale,
          se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro  le  suc-
          cessive quarantotto ore.
             2.  Nelle  medesime  circostanze, in casi eccezionali di
          necessita' ed urgenza  che  non  consentono  un  tempestivo
          provvedimento  dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali di
          polizia   giudiziaria   possono   altresi'   procedere    a
          perquisizioni,  da'ndone notizia, senza ritardo, e comunque
          entro quarantotto ore, al procuratore della  Repubblica  il
          quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
          successive quarantotto ore".
          Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.:
             v. in nota all'art. 13.