Art. 25-bis. Perquisizioni di edifici (( 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge )) (( 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria )) (( possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o )) (( blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che )) (( si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato )) (( un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti )) (( indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di )) (( procedura penale. )) (( 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma )) (( 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli )) (( nelle aree interessate. )) (( 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data )) (( notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al )) (( procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in )) (( cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono )) (( i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto )) (( ore. ))
Art. 27 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale: "Art. 27. - 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 648- bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le suc- cessive quarantotto ore. 2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, da'ndone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore". Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.: v. in nota all'art. 13.