Art. 25-ter.
                     Intercettazioni preventive
(( 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di       ))
(( attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di        ))
(( procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio   ))
(( 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua ))
(( delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia,  ))
(( dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e      ))
(( interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13    ))
(( maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della    ))
(( Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove  ))
(( le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare con       ))
(( decreto dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni   ))
(( telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonche'      ))
(( l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste ))
(( avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice      ))
(( penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per ))
(( la attivita' di prevenzione e di informazione in ordine ai      ))
(( delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di   ))
(( procedura penale.                                               ))
(( 2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta      ))
(( giorni, ma puo' essere prorogata dal procuratore della          ))
(( Repubblica con decreto motivato per i periodi successivi di     ))
(( venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel     ))
(( comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del     ))
(( medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica puo'          ))
(( autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite ))
(( con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura      ))
(( della Repubblica.                                               ))
(( 3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono    ))
(( privi di ogni valore ai fini processuali. le registrazioni, una ))
(( volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore     ))
(( della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.       ))
 
          Art. 226 delle norme approvate con D.Lgs. 28  luglio  1989,
          n.  271:
             riguarda le intercettazioni telefoniche preventive.
          Art.  12  del  D.L.  13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod.
          dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  recante  provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa:
            riguarda   il   coordinamento   dei  servizi  di  polizia
          giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota
          all'art. 12-quater).
          Art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.:
             v. in nota all'art. 13.
          Art. 614 del c.p.:
             riguarda il delitto di violazione di domicilio.