Art. 25-quater.
                         Soggiorno cautelare
(( 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della ))
(( Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e ))
(( interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 ))
(( maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 12 luglio 1991, n. 203, puo' disporre il soggiorno cautelare di ))
(( coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si        ))
(( accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo  ))
(( 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle  ))
(( condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od  ))
(( al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni indicate    ))
(( nel medesimo articolo 416 -bis.                                 ))
(( 2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore  ))
(( ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando   ))
(( sono cessate le condizioni che ne avevano determinato           ))
(( l'applicazione, la misura e' revocata dal procuratore nazionale ))
(( antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, puo'        ))
(( richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione  ))
(( di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio      ))
(( 1965, n. 575, e successive modificazioni.                       ))
(( 3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno     ))
(( cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve  ))
(( osservare ed e' indicata la localita' ove la misura stessa deve ))
(( essere eseguita.                                                ))
(( 4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno        ))
(( cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e'     ))
(( consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.         ))
(( 5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato  ))
(( che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato    ))
(( puo' proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini   ))
(( preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il        ))
(( procuratore nazionale antimafia. La richiesta puo' essere       ))
(( presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a    ))
(( mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice       ))
(( provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta,    ))
(( sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette   ))
(( senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il       ))
(( giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o   ))
(( conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione    ))
(( del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato  ))
(( o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per     ))
(( cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o             ))
(( notificazione della decisione medesima. la richiesta di riesame ))
(( e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del     ))
(( decreto.                                                        ))
(( 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per ))
(( il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in     ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto.         ))
 
          Art.  12  del  D.L.  13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod.
          dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  recante  provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa:
            riguarda   il   coordinamento   dei  servizi  di  polizia
          giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota
          all'art. 12-quater).
          Art. 275 del c.p.p., come mod.  dall'art.  5  del  D.L.  13
          maggio  1991,  n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio
          1991, n.  203, e dell'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991,  n.
          292, conv. con mod. dalla legge 8 novembre 1991, n. 356:
            "Art.  275  (Criteri  di  scelta  delle misure). - 1. Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita'  di  ciascuna in relazione alla natura e al grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
             2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del
          fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
             3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta
          soltanto  quando  ogni  altra  misura  risulti  inadeguata.
          Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
          delitti  di  cui  agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del
          codice penale, a quelli, consumati o tentati, di  cui  agli
          articoli  575,  628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto art. 416- bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di
          terrorismo  o  di eversione dell'ordinamento costituzionale
          per i quali la legge stabilisce la  pena  della  reclusione
          non  inferiore  nel  minimo  a  cinque anni o nel massimo a
          dieci anni ovvero ai  delitti  di  illegale  fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di  armi  da  guerra  o  tipo  guerra  o  parti di esse, di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da  sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero  ai  delitti  di
          cui  agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate
          ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico  delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
          applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
          acquisiti elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono
          esigenze cautelari (*).
          4.  Non  puo'  essere  disposta  la  custodia  cautelare in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          incinta  o  che  allatta  la  propria  prole   o   che   ha
          oltrepassato  l'eta'  di  settanta anni, ovvero una persona
          che  si trova in condizioni di salute particolarmente gravi
          che  non  consentono  le  cure  necessarie  in   stato   di
          detenzione.
            5.  Non  puo'  essere  disposta  la custodia cautelare in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale  rilevanza,  quando  imputata  e'  una  persona
          tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso  un
          programma   terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di  una
          struttura autorizzata, e l'interruzione del programma  puo'
          pregiudicare  la  disintossicazione  dell'imputato.  Con lo
          stesso provvedimento, o con altro  successivo,  il  giudice
          stabilisce  i  controlli  necessari  per  accertare  che il
          tossicodipendente   o   l'alcooldipendente   prosegua    il
          programma  di  recupero. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano nel caso in cui si  procede  per  uno  dei
          delitti previsti dal comma 3".
          -----------
             (*)  L'art.  7,  comma  4, del D.L. 31 dicembre 1991, n.
          419, conv.  con mod. dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172,
          cosi'  recita: "Per i delitti di cui all'art. 275, comma 3,
          del codice di procedura penale, le circostanze  attenuanti,
          diverse  da quella prevista dall'art. 98 del codice penale,
          concorrenti con le aggravanti di cui agli  articoli  111  e
          112,  comma  primo,  numeri  3)  e 4), e comma secondo, del
          codice penale, non possono essere  ritenute  equivalenti  o
          prevalenti  rispetto a queste se chi ha determinato altri a
          commettere il  reato,  o  si  e'  avvalso  di  altri  nella
          commissione  del  delitto,  ne'  il  genitore  esercente la
          potesta' ovvero il fratello o la sorella e  le  diminuzioni
          di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
          dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
          Art. 416-bis del c.p.:
             riguarda l'associazione di tipo mafioso (per il testo v.
          in nota all'art. 11-bis).
          Legge 31 maggio 1965, n. 575:
             reca disposizioni contro la mafia.