Art. 25-quater. Soggiorno cautelare (( 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della )) (( Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e )) (( interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 )) (( maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 12 luglio 1991, n. 203, puo' disporre il soggiorno cautelare di )) (( coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si )) (( accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo )) (( 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle )) (( condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od )) (( al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni indicate )) (( nel medesimo articolo 416 -bis. )) (( 2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore )) (( ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando )) (( sono cessate le condizioni che ne avevano determinato )) (( l'applicazione, la misura e' revocata dal procuratore nazionale )) (( antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, puo' )) (( richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione )) (( di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio )) (( 1965, n. 575, e successive modificazioni. )) (( 3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno )) (( cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve )) (( osservare ed e' indicata la localita' ove la misura stessa deve )) (( essere eseguita. )) (( 4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno )) (( cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e' )) (( consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. )) (( 5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato )) (( che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato )) (( puo' proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini )) (( preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il )) (( procuratore nazionale antimafia. La richiesta puo' essere )) (( presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a )) (( mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice )) (( provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, )) (( sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette )) (( senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il )) (( giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o )) (( conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione )) (( del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato )) (( o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per )) (( cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o )) (( notificazione della decisione medesima. la richiesta di riesame )) (( e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del )) (( decreto. )) (( 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per )) (( il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa: riguarda il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria (per il testo dei primi cinque commi v. in nota all'art. 12-quater). Art. 275 del c.p.p., come mod. dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. con mod. dalla legge 8 novembre 1991, n. 356: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (*). 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione. 5. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3". ----------- (*) L'art. 7, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. con mod. dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, cosi' recita: "Per i delitti di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne' il genitore esercente la potesta' ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". Art. 416-bis del c.p.: riguarda l'associazione di tipo mafioso (per il testo v. in nota all'art. 11-bis). Legge 31 maggio 1965, n. 575: reca disposizioni contro la mafia.