Art. 25-quinquies.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali similari
(( 1. E' istituita, per la durata della XI legislatura, a norma    ))
(( dell'art. 82 della Costituzione, una commissione parlamentare   ))
(( d'inchiesta con il compito di:                                  ))
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n.       ))
646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello         ))
(( Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento  ))
(( al fenomeno mafioso;                                            ))
(( b) accertare la congruita' della normativa vigente e della      ))
(( conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte  ))
(( di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune   ))
(( per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello      ))
(( Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le     ))
(( intese internazionali concernenti la prevenzione delle          ))
(( attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione             ))
(( giudiziaria;                                                    ))
(( c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei      ))
(( mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di      ))
(( tutte le sue connessioni;                                       ))
(( d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche'    ))
(( ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.     ))
(( 2. La commissione procede alle indagini e agli esami            ))
(( con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'    ))
(( giudiziaria.                                                    ))
(( 3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione              ))
(( con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni         ))
(( comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche  ))
(( di cui all'articolo 41-bis del codice penale.                   ))
 
          Art. 82 della Costituzione:
             "Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre  inchieste  su
          materie di pubblico interesse.
             A   tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei  vari  gruppi.  La commissione d'inchiesta procede alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria".
          Legge 13 settembre 1982, n. 646:
             reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di
          carattere   patrimoniale  ed  integrazioni  alle  leggi  27
          dicembre 1956, n. 1423, 10  febbraio  1962,  n.  57,  e  31
          maggio 1965, n. 575, nonche' istituzione di una commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia.
          Art. 416-bis del c.p.:
            riguarda  l'associazione di tipo mafioso (per il testo v.
          in nota all'art. 11-bis).