Art. 25-sexies.
                   Composizione della commissione
(( 1. La commissione e' composta di venticinque senatori e di      ))
(( venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del ))
(( Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei       ))
(( deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi      ))
(( parlamentari, comunque assicurando la presenza di un            ))
(( rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo   ))
(( del Parlamento.                                                 ))
(( 2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo  ))
(( dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti  ))
(( della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro     ))
(( ramo del Parlamento.                                            ))
(( 3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti  ))
(( e due segretari.                                                ))