Art. 25-septies. Audizioni e testimonianze (( 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le )) (( audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano )) (( le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. )) (( 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario )) (( si applicano le norme in vigore. )) (( 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte )) (( processuale nell'ambito del mandato. )) (( 4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono )) (( tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro )) (( fornito informazioni. ))
Articoli 366 e 372 del c.p.: riguardano, rispettivamente, il rifiuto di uffici legalmente dovuti; la falsa testimonianza.