Art. 25-septies.
                      Audizioni e testimonianze
(( 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le       ))
(( audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano ))
(( le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.     ))
(( 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario  ))
(( si applicano le norme in vigore.                                ))
(( 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte        ))
(( processuale nell'ambito del mandato.                            ))
(( 4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono       ))
(( tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro        ))
(( fornito informazioni.                                           ))
 
          Articoli 366 e 372 del c.p.:
             riguardano,  rispettivamente,  il  rifiuto   di   uffici
          legalmente dovuti; la falsa testimonianza.