Art. 25-octies.
                    Richiesta di atti e documenti
(( 1. La commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto   ))
(( stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,     ))
(( copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste   ))
(( in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi          ))
(( inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a        ))
(( indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria,  ))
(( per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter         ))
(( derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di       ))
(( procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando    ))
(( tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a   ))
(( trasmettere quanto richiesto.                                   ))
(( 2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al      ))
(( vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti         ))
(( commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto  ))
(( all'autorita' giudiziaria ed alla commissione di cui al         ))
(( presente titolo.                                                ))
(( 3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non         ))
(( dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze       ))
(( attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in  ))
(( ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti     ))
(( attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini   ))
(( preliminari.                                                    ))
 
          Art. 329 del c.p.p.:
             riguarda l'obbligo del segreto per quanto  attiene  agli
          atti  di  indagine  compiuti dal pubblico ministero e dalla
          polizia giudiziaria.