Art. 26.
        Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali
 1. La dotazione organica delle  qualifiche  funzionali  dell'Ufficio
centrale  per  la  giustizia  minorile  nell'ambito  del Ministero di
grazia e giustizia e' stabilita secondo  la  tabella  A  allegata  al
presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di
cui  alla  tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro
di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le  procedure
previste  dalle  disposizioni del presente articolo fin dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista
dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'  demandata  la
specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche
funzionali   nell'ambito   della   determinazione  della  complessiva
dotazione organica dell'Ufficio centrale per la  giustizia  minorile,
comprendente  anche  il  personale  che  attualmente  presta servizio
presso lo stesso Ufficio centrale. Sono  ridotti  i  contingenti  dei
corrispondenti     profili     professionali     del     Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria    nella    misura     prevista
dall'allegata tabella A.
  2.  Nella  tabella  IV  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  e  successive  modificazioni,  e'
inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.
  3.  Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro per  la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni
per l'accesso nei  nuovi  contingenti  del  personale  di  ruolo  del
Ministero  di  grazia  e  giustizia  di pari qualifica funzionale, in
servizio presso  il  settore  minorile  ovvero  che  abbia  acquisito
specifica  esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il
quale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed  economico  maturato,
nonche',  per  l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre
pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in  materia  di
mobilita'.  Si  applicano  le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6
della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
  4. Oltre al personale del ruolo amministrativo,  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  o  proveniente dall'ex carriera direttiva di
servizio sociale e dell'area pedagogica  puo'  essere  preposto  alle
direzioni  rispettivamente  dei  centri  per  la  giustizia  minorile
previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e   transitorie  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul  processo  penale  a
carico  di  imputati  minorenni, approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, e  dei  servizi  dei  centri  per  la  giustizia
minorile  previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato
decreto legislativo n. 272 del 1989,  avuto  riguardo  alla  maggiore
importanza  dei  centri  per  la giustizia minorile e degli uffici di
servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori
dei  servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con
decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  272,  facenti  parte  degli
stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955,
n. 1538.
  6.  Nei  confronti  del  personale  dell'Ufficio   centrale   della
giustizia  minorile  in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1987,
n.  436,  nella  misura  prevista  per  ciascuna  qualifica e profilo
professionale dalla tabella  allegata  al  decreto  del  Ministro  di
grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.  102  del  3  maggio  1991,  ed  eventuali  successivi
adeguamenti.
  7. Le assunzioni di cui al presente  articolo  non  potranno  avere
decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993.
  8.  La  spesa  per  l'attuazione  di  quanto  previsto nel presente
articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire
51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.
 
          Art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato:
             "Art.  6  (Contingenti  di qualifica). - Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          art.  5  ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna  qualifica  e dei profili professionali relativi a
          ciascuna qualifica in relazione  ai  fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni.
             Con  gli  stessi criteri e procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
             Il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
          amministrazione  e quello delle organizzazioni sindacali si
          considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta  giorni
          dalla loro richiesta".
          Tabella IV allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla
          disciplina     delle     funzioni     dirigenziali    nelle
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo:
             riporta  la  dotazione  organica   dei   dirigenti   del
          Ministero di grazia e giustizia.
          Articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante
          interventi  straordinari  per la funzionalita' degli uffici
          giudiziari e per il  personale  dell'Amministrazione  della
          giustizia:
             "Art. 5. - 1. In deroga all'art. 27 della legge 18 marzo
          1968,  n.    249, all'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio
          1988, n. 254,  all'art.    1,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 agosto 1988, n.
          325, e all'art. 2 del decreto-legge 27  dicembre  1989,  n.
          413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990,  n.  37,  nonche'  ad  ogni altra norma limitativa in
          materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e
          giustizia e' autorizzato ad indire i concorsi necessari per
          il  reclutamento  di  personale  nei  ruoli  organici   del
          Ministero   di   grazia  e  giustizia,  da  assegnare  alle
          qualifiche  funzionali  e  ai  profili  professionali   non
          coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione
          e' conferita al commissario del Governo per la provincia di
          Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e
          giustizia   previsti   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          integrazioni  e  modificazioni,  nonche'  per  l'assunzione
          delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria
          espletati o banditi alla data di entrata  in  vigore  della
          legge  15  dicembre  1990,  n. 395, alle quali e' esteso il
          trattamento  normativo  ed  economico   previsto   per   il
          personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia
          penitenziaria.
             2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito
          delle  procedure di modifica dei contingenti di qualifica e
          profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio  1980,  n.
          312,  e'  conferito  mediante  concorsi  interni secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  di  grazia  e
          giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della presente legge, sentite le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
          I suddetti posti sono riservati al  personale  in  servizio
          con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in
          possesso  dei  requisiti richiesti dal relativo bando e del
          profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque
          salve le migliori condizioni previste da norme  riguardanti
          l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento
          dei  posti  disponibili  si  applica  anche in occasione di
          aumenti di organico che dovessero intervenire  nel  biennio
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.
             3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il
          Ministero di grazia e giustizia,  delle  procedure  di  cui
          all'art.  4,  decimo  comma, della legge 11 luglio 1980, n.
          312.
             4. Dopo l'espletamento dei concorsi  gia'  banditi  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          autisti, che prestino o che abbiano  prestato  servizio  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989,
          n. 261,  accedono  ai  ruoli  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia    nei    limiti    delle   dotazioni   organiche
          corrispondenti  mediante  concorso riservato per titoli, se
          in possesso dei requisiti previsti per  l'assunzione  nella
          pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'.
             5.  Le  modalita'  di  formazione  della graduatoria del
          concorso per titoli di cui al comma 4  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia.
             6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi
          della  legge  14  luglio  1967,  n.  568,  che alla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge  presti  servizio
          negli  uffici  giudiziari  del  distretto  della  corte  di
          appello di  Trieste,  e'  inquadrato,  se  in  possesso  di
          requisiti   previsti   per   l'assunzione   nella  pubblica
          amministrazione,  nei  ruoli  del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia,   nei  limiti  della  dotazione  organica  della
          settima qualifica funzionale  -  profilo  professionale  di
          traduttore-interprete.
             7.  I  poteri  e  le  facolta'  previsti nei commi 1 e 2
          possono essere esercitati per un  periodo  massimo  di  tre
          anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
             "Art.  6.  - 1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di
          cui al comma 1 dell'art. 5 e fatta salva la riserva di  cui
          al  comma  2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e
          giustizia ha facolta'  di  utilizzare,  per  le  rispettive
          qualifiche    funzionali    e    gli    specifici   profili
          professionali, gli idonei  di  concorsi  gia'  banditi  dal
          Ministero   di  grazia  e  giustizia,  purche'  i  suddetti
          concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma
          1 dell'art.  5,  ma  successivamente  all'espletamento  dei
          concorsi   interni   previsti  dal  comma  2  dello  stesso
          articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta'  di
          utilizzare,  per  i posti che siano rimasti vacanti anche a
          seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli  idonei
          dei  concorsi  banditi dal Ministero di grazia e giustizia,
          nonche', per l'area  socio-pedagogica  dell'Amministrazione
          penitenziaria,  quelli  dei  concorsi  banditi  dalle altre
          amministrazioni dello Stato, purche'  tali  concorsi  siano
          stati  espletati non anteriormente a tre anni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' facolta'
          di  utilizzare,  per  la  settima  qualifica  funzionale  -
          profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle
          stesse  condizioni  di  cui  al  comma  1,  gli  idonei del
          concorso bandito con decreto del Ministro della  difesa  1
          luglio  1987,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987,  per  posti
          di  segretario  nel  ruolo  organico  dell'ex  carriera  di
          concetto del personale della giustizia militare.
             4. I poteri e le facolta' previsti nel presente articolo
          possono essere esercitati per un  periodo  massimo  di  tre
          anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Articoli  7  e 8 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio
          1989, n. 272:
             "Art. 7 (Centri per  la  giustizia  minorile).  -  1.  I
          centri  di  rieducazione  per  i  minorenni  dipendenti dal
          Ministero di grazia e giustizia assumono  la  denominazione
          di   centri  per  la  giustizia  minorile,  con  competenza
          regionale. Sezioni distaccate  dei  centri  possono  essere
          costituite presso altre citta' capoluogo di provincia.
             2.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia
          possono essere accorpati  in  un  unico  centro  i  servizi
          ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni.
             3.  Di ogni centro per la giustizia minorine fanno parte
          i servizi indicati nell'art. 8 ubicati  nel  territorio  di
          competenza.
             4.   Alla   direzione  del  centro  spettano,  oltre  le
          attribuzioni previste dalla  legge  per  la  direzione  del
          centro  di  rieducazione  per  i  minorenni, anche funzioni
          tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita'
          dei servizi e di collegamento con gli enti locali.
             5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e
          degli istituti e servizi minorili sono preposti  funzionari
          che  abbiano  svolto  significative  attivita'  nel settore
          minorile  e  che  siano  comunque  dotati   di   specifiche
          attitudini e preparazione.
             6.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  tecniche,  ai
          centri puo' essere assegnato personale di servizio  sociale
          e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi
          della  collaborazione  di sedi scientifiche e di consulenti
          esterni".
             "Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia  minorile).
          -  1.  I  servizi facenti parte dei centri per la giustizia
          minorile sono:
               a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
               b) gli istituti penali per minorenni;
               c) i centri di prima accoglienza;
               d) le comunita';
               e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per
          misure cautelari, sostitutive e alternative.
             2.  I  servizi  indicati  nel  comma  1  si   avvalgono,
          nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della
          collaborazione   di   esperti   in  pedagogia,  psicologia,
          sociologia e criminologia".
          D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538:
             reca norme sul decentramento dei servizi  del  Ministero
          di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione
          e di pena.
          Legge 15 dicembre 1990, n. 395:
             reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
          Art.  del  4  D.L.  28  agosto 1987, n. 356, conv. con mod.
          dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, recante  provvedimenti
          urgenti   per   il   personale  dell'Amministrazione  della
          giustizia:
             "Art.  4  (Provvidenze  per il personale civile e per il
          personale militare degli istituti di prevenzione e pena). -
          1. A decorrere dal 1 gennaio  1987,  la  tabella  allegata
          alla legge 3 marzo 1983, n.  65, relativa all'indennita' di
          servizio  penitenziario  per il personale civile di ruolo e
          non  di  ruolo   dell'Amministrazione   penitenziaria,   e'
          sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
             2. A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata
          alla  legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di
          servizio penitenziario per il personale civile di  ruolo  e
          non   di   ruolo   dell'Amministrazione  penitenziaria,  e'
          sostituita   dalla   annessa   tabella   B.    Le    misure
          dell'indennita'  di  servizio  penitenziario indicate nella
          predetta tabella B sono interamente  pensionabili  e  vanno
          corrisposte   anche  con  la  tredicesima  mensilita'.  Con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
          i Ministri del tesoro e per la funzione  pubblica,  sentite
          le    organizzazioni   sindacali   nazionali   maggiormente
          rappresentative  del  settore,  le  misure  dell'indennita'
          saranno  correlate ai profili professionali individuati per
          il personale civile dell'amministrazione  penitenziaria.  A
          decorrere  dalla  stessa  data  del  1  novembre  1987, e'
          abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge  3  marzo
          1983, n. 65".
          Tabella   allegata   al   D.M.  21  gennaio  1991,  recante
          correlazione  delle  misure  dell'indennita'  di   servizio
          penitenziario  ai  profili professionali individuati per il
          personale civile dell'amministrazione penitenziaria:
                                                             "TABELLA
INDENNITA' DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE
   DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.
                                                           Lire
                                                             -
Dirigente superiore                                       896.000
Primo dirigente                                           606.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili
professionali ascritti alle qualifiche funzionali
IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi
in caso di preposizione alla direzione degli istituti
e servizi penitenziari                                     696.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili
professionali ascritti alle qualifiche funzionali
IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi
senza preposizione alla direzione di istituti e
servizi penitenziari                                       660.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche
funzionali VI e V e corrispondenti livelli retributivi     375.000
Profili professionali ascritti alla qualifica
funzionale IV e corrispondenti livelli retributivi         355.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche
funzionali III e II e corrispondenti livelli
retributivi                                                345.000
          -----------
           Nota.    -   Le   misure   dell'indennita'   di   servizio
          penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento
          di  ciascuno   dei   primi   tre   sessenni   di   servizio
          complessivamente prestato - anche anteriormente all'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  -  sia  nella  carriera
          dell'amministrazione degli istituti di prevenzione  e  pena
          sia  nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento
          dopo il compimento del quarto sessennio".