Art. 26. Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia e' stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto-legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A. 2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonche', per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica puo' essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538. 6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti. 7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1 ottobre 1993. 8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e' valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.
Art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta". Tabella IV allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: riporta la dotazione organica dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia. Articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia: "Art. 5. - 1. In deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'art. 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione e' conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali e' esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziaria. 2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conferito mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Dopo l'espletamento dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di eta'. 5. Le modalita' di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, e' inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della settima qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete. 7. I poteri e le facolta' previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 6. - 1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi gia' banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purche' i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'art. 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonche', per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purche' tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresi' facolta' di utilizzare, per la settima qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare. 4. I poteri e le facolta' previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Articoli 7 e 8 delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272: "Art. 7 (Centri per la giustizia minorile). - 1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre citta' capoluogo di provincia. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni. 3. Di ogni centro per la giustizia minorine fanno parte i servizi indicati nell'art. 8 ubicati nel territorio di competenza. 4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita' dei servizi e di collegamento con gli enti locali. 5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione. 6. Per l'espletamento delle attivita' tecniche, ai centri puo' essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni". "Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile). - 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono: a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunita'; e) gli istituti di semiliberta' con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. 2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia". D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538: reca norme sul decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena. Legge 15 dicembre 1990, n. 395: reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. Art. del 4 D.L. 28 agosto 1987, n. 356, conv. con mod. dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia: "Art. 4 (Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilita'. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennita' saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1 novembre 1987, e' abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65". Tabella allegata al D.M. 21 gennaio 1991, recante correlazione delle misure dell'indennita' di servizio penitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria: "TABELLA INDENNITA' DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. Lire - Dirigente superiore 896.000 Primo dirigente 606.000 Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi in caso di preposizione alla direzione degli istituti e servizi penitenziari 696.000 Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi senza preposizione alla direzione di istituti e servizi penitenziari 660.000 Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali VI e V e corrispondenti livelli retributivi 375.000 Profili professionali ascritti alla qualifica funzionale IV e corrispondenti livelli retributivi 355.000 Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali III e II e corrispondenti livelli retributivi 345.000 ----------- Nota. - Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto - sia nella carriera dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio".