Art. 3. Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti (( 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito )) (( dal seguente: )) (("Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). -)) (( 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro )) (( procedimento penale se si tratta di prove assunte )) (( nell'incidente probatorio o nel dibattimento. )) (( 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un )) (( giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato )) (( autorita' di cosa giudicata. )) (( 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di )) (( atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. )) (( 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali )) (( di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se )) (( le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali )) (( possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 )) (( e 503. )) (( 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190- bis, resta fermo il )) (( diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 )) (( l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite )) (( a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo". )) (( 2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' )) (( inserito il seguente: )) (( "Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto )) (( previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili )) (( possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse )) (( accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, )) (( comma 3". )) )) (( 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' )) (( inserito il seguente: )) (( "Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). )) (( - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati )) (( nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto )) (( l'esame di un testimone o di una delle persone indicate )) (( nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in )) (( sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali )) (( sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' )) (( ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente )) (( necessario". )) (( 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura )) (( penale, le parole "dell'articolo 190 comma 1 sono sostituite )) (( dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis". ))
Art. 495 del c.p.p., come sopra modificato e come ulteriormente modificato dal successivo art. 7: "Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. 2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove in- dicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. 3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione. 4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse". Articoli 51, 187, 190, 192, 210, 236, 500 e 503 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, gli uffici del pubblico ministero; l'oggetto della prova; il diritto alla prova; la valutazione della prova; l'esame di persona imputata in un procedimento connesso; i documenti relativi al giudizio sulla personalita'; le contestazioni nell'esame testimoniale; l'esame delle parti private (per il testo dell'art. 210 v. in nota all'art. 2; per il nuovo testo dell'art. 500 v. l'art. 7; per il testo dell'art. 503 v. in nota all'art. 8).