Art. 3.
               Verbali di prove di altri procedimenti
                     e acquisizione di documenti
(( 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito  ))
(( dal seguente:                                                   ))
  (("Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). -))
(( 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro       ))
(( procedimento penale se si tratta di prove assunte               ))
(( nell'incidente probatorio o nel dibattimento.                   ))
(( 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un  ))
(( giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato      ))
(( autorita' di cosa giudicata.                                    ))
(( 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di   ))
(( atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.      ))
(( 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali  ))
(( di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se  ))
(( le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali  ))
(( possono essere utilizzati a norma degli articoli 500            ))
(( e 503.                                                          ))
(( 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190- bis, resta fermo il ))
(( diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190       ))
(( l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite ))
(( a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".              ))
(( 2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e'        ))
(( inserito il seguente:                                           ))
(( "Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto        ))
(( previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili   ))
(( possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse   ))
(( accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192,     ))
(( comma 3". ))                                                    ))
(( 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e'        ))
(( inserito il seguente:                                           ))
(( "Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari).      ))
(( - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati           ))
(( nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto              ))
(( l'esame di un testimone o di una delle persone indicate         ))
(( nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in     ))
(( sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali ))
(( sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e'      ))
(( ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente             ))
(( necessario".                                                    ))
(( 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura        ))
(( penale, le parole "dell'articolo 190 comma 1 sono sostituite   ))
(( dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis".       ))
 
          Art.   495   del  c.p.p.,  come  sopra  modificato  e  come
          ulteriormente modificato dal successivo art. 7:
            "Art. 495  (Provvedimenti  del  giudice  in  ordine  alla
          prova).  -  1.  Il  giudice, sentite le parti, provvede con
          ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli
          190,  comma  1,  e  190-bis.  Quando   e'   stata   ammessa
          l'acquisizione  di  verbali di prove di altri procedimenti,
          il giudice provvede  in  ordine  alla  richiesta  di  nuova
          assunzione  della  stessa  prova  solo  dopo l'acquisizione
          della  documentazione  relativa   alla   prova   dell'altro
          procedimento.
             2.  L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove in-
          dicate a discarico  sui  fatti  costituenti  oggetto  delle
          prove  a  carico;  lo  stesso  diritto  spetta  al pubblico
          ministero in ordine alle prove a carico  dell'imputato  sui
          fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
             3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti
          hanno  facolta'  di esaminare i documenti di cui e' chiesta
          l'ammissione.
             4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il  giudice
          decide  con  ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti
          in ordine alla  ammissibilita'  delle  prove.  Il  giudice,
          sentite  le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione
          di prove che risultano superflue  o  ammettere  prove  gia'
          escluse".
          Articoli 51, 187, 190, 192, 210, 236, 500 e 503 del c.p.p.:
             riguardano,  rispettivamente,  gli  uffici  del pubblico
          ministero; l'oggetto della prova; il diritto alla prova; la
          valutazione della prova; l'esame di persona imputata in  un
          procedimento  connesso;  i  documenti  relativi al giudizio
          sulla    personalita';    le    contestazioni    nell'esame
          testimoniale;  l'esame  delle  parti  private (per il testo
          dell'art. 210 v. in nota all'art. 2;  per  il  nuovo  testo
          dell'art. 500 v. l'art. 7; per il testo dell'art. 503 v. in
          nota all'art. 8).