Art. 3-bis.
                     Intercettazioni ambientali
(( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura    ))
(( penale e' inserito il seguente:                                 ))
(( "3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente         ))
(( articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il       ))
(( pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di           ))
(( comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le     ))
(( ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti         ))
(( previsti dall'articolo 51, comma 3- bis".                       ))
(( 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio     ))
(( 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12     ))
(( luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente          ))
(( periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni  ))
(( tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto  ))
(( di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati   ))
(( dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'       ))
(( consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi ))
(( predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa". ))           ))
 
          Art. 295 del c.p.p., come sopra modificato:
             "Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona
          nei  cui  confronti  la  misura  e'  disposta   non   viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'art.  293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
          verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e  lo
          trasmette   senza   ritardo   al   giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza.
             2.  Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche  esaurienti,
          dichiara,  nei  casi  previsti  dall'art.  296, lo stato di
          latitanza.
             3. Al fine di agevolare le ricerche  del  latitante,  il
          giudice  o  il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e con le
          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre
          l'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si
          applicano,  ove  possibile,  le disposizioni degli articoli
          268, 269 e 270.
          3-bis. Fermo quanto  disposto  nel  comma  3  del  presente
          articolo  e  nel  comma  5  dell'art.  103, il giudice o il
          pubblico  ministero  puo'  disporre  l'intercettazione   di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche  di  un  latitante  in relazione a uno dei delitti
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis"
          Articoli 51 e 103 del c.p.p.:
             riguardano,  rispettivamente,  gli  uffici  del pubblico
          ministero; le garanzie di liberta' del  difensore  (per  il
          testo  del  comma  3-  bis dell'art. 51 v. in nota all'art.
          13).
          Art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n.  152,  conv.  con  mod.
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti
          urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
          trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa,
          come sopra modificato:
            "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art.  267
          del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre
          le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e'
          data,  con  decreto  motivato,  quando l'intercettazione e'
          necessaria per lo svolgimento delle indagini  in  relazione
          ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col
          mezzo   del   telefono   in   ordine  ai  quali  sussistano
          sufficienti indizi. Quando si tratta di intercettazione  di
          comunicazioni  tra  presenti  disposta  in  un procedimento
          relativo a un delitto di  criminalita'  organizzata  e  che
          avvenga  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614  del  codice
          penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi  e'
          motivo   di  ritenere  che  nei  luoghi  predetti  si  stia
          svolgendo l'attivita' criminosa.
             2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la  durata  delle
          operazioni  non  puo'  superare  i quaranta giorni, ma puo'
          essere prorogata  dal  giudice  con  decreto  motivato  per
          periodi  successivi  di  venti giorni, qualora permangano i
          presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
          proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
          caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267
          del codice di procedura penale.
             3. Negli stessi casi di  cui  al  comma  1  il  pubblico
          ministero  e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".
          Art. 614 del c.p.:
             riguarda la violazione di domicilio.