Art. 3-bis. Intercettazioni ambientali (( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura )) (( penale e' inserito il seguente: )) (( "3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente )) (( articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il )) (( pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di )) (( comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le )) (( ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti )) (( previsti dall'articolo 51, comma 3- bis". )) (( 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio )) (( 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 )) (( luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente )) (( periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni )) (( tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto )) (( di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati )) (( dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' )) (( consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi )) (( predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa". )) ))
Art. 295 del c.p.p., come sopra modificato: "Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis" Articoli 51 e 103 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, gli uffici del pubblico ministero; le garanzie di liberta' del difensore (per il testo del comma 3- bis dell'art. 51 v. in nota all'art. 13). Art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa, come sopra modificato: "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria". Art. 614 del c.p.: riguarda la violazione di domicilio.