Art. 5.
                  Attivita' del pubblico ministero
  1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le
parole "agli effetti del giudizio" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nel dibattimento".
  2.  Il  secondo  periodo  dell'articolo 362 del codice di procedura
penale e' sostituito dal  seguente:  "Si  applicano  le  disposizioni
degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
(( 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale  ))
(( e' sostituito dal seguente:                                     ))
(( "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita'   ))
(( di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il    ))
(( compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente    ))
(( delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui     ))
(( partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in   ))
(( stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore".  ))
 4.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  373 del codice di
procedura penale e' sostituita dalle seguenti:
   " d) delle sommarie informazioni  assunte  a  norma  dell'articolo
362;
     d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".
 
          Articoli  360,  362,  370  e  373  del  c.p.p.,  come sopra
          modificati:
            "Art. 360 (Accertamenti tecnici  non  ripetibili).  -  1.
          Quando  gli  accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano
          persone,  cose  o  luoghi  il  cui  stato  e'  soggetto   a
          modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo,
          la  persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal
          reato e i  difensori  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
          fissati  per il conferimento dell'incarico e della facolta'
          di nominare consulenti tecnici.
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2.
             3.   I   difensori   nonche'   i   consulenti    tecnici
          eventualmente   nominati  hanno  diritto  di  assistere  al
          conferimento    dell'incarico,    di    partecipare    agli
          accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
             4.  Qualora,  prima  del  conferimento dell'incarico, la
          persona  sottoposta  alle  indagini  formuli   riserva   di
          promuovere  incidente  probatorio,  il  pubblico  ministero
          dispone che non si  proceda  agli  accertamenti  salvo  che
          questi,  se  differiti,  non  possano piu' essere utilmente
          compiuti.
             5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva
          formulata  dalla persona sottoposta alle indagini e pur non
          sussistendo le condizioni indicate  nell'ultima  parte  del
          comma   4,   ha   ugualmente  disposto  di  procedere  agli
          accertamenti,  i  relativi  risultati  non  possono  essere
          utilizzati nel dibattimento".
             "Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico
          ministero  assume  informazioni  dalle  persone che possono
          riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.  ((  Si
          applicano  le  disposizioni  degli  articoli 197, 198, 199,
          200, 201, 202 e 203".
             "Art. 370 (Atti  diretti  e  atti  delegati).  -  1.  Il
          pubblico  ministero  compie personalmente ogni attivita' di
          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il
          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti
          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed
          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle
          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con
          l'assistenza necessaria del difensore.
             2.  Quando  procede  a  norma  del  comma  1, la polizia
          giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
          e 373.
             3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione  di
          altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga
          di  procedere  personalmente,  puo'  delegare,  secondo  la
          rispettiva competenza per materia,  il  pubblico  ministero
          presso il tribunale o la pretura del luogo.
             4.  Quando  ricorrono  ragioni  di urgenza o altri gravi
          motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma  3
          ha  facolta'  di procedere di propria iniziativa anche agli
          atti  che   a   seguito   dello   svolgimento   di   quelli
          specificamente  delegati  appaiono  necessari ai fini delle
          indagini".
             "Art. 373 (Documentazione degli atti). - 1. Salvo quanto
          disposto in relazione a specifici atti, e' redatto verbale:
              a) delle denunce, querele  e  istanze  di  procedimento
          presentate oralmente;
              b)  degli  interrogatori e dei confronti con la persona
          sottoposta alle indagini;
               c)  delle  ispezioni,  delle   perquisizioni   e   dei
          sequestri;
               d)   delle   sommarie  informazioni  assunte  a  norma
          dell'art. 362;
               d-bis) dell'interrogatorio assunto a  norma  dell'art.
          363;
              e)   degli   accertamenti   tecnici  compiuti  a  norma
          dell'art. 360.
             2. Il verbale e' redatto secondo le  modalita'  previste
          nel titolo III del libro II.
             3.  Alla  documentazione  delle  attivita'  di  indagine
          preliminare, diverse da quelle previste  dal  comma  1,  si
          procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma
          riassuntiva  ovvero,  quando  si tratta di atti a contenuto
          semplice o di limitata rilevanza, mediante  le  annotazioni
          ritenute necessarie.
             4.   Gli  atti  sono  documentati  nel  corso  del  loro
          compimento  ovvero  immediatamente  dopo  quando  ricorrono
          insuperabili  circostanze, da indicarsi specificamente, che
          impediscono la documentazione contestuale.
             5.  L'atto  contenente  la  notizia  di   reato   e   la
          documentazione  relativa  alle  indagini sono conservati in
          apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico  ministero
          assieme  agli  atti  trasmessi  dalla polizia giudiziaria a
          norma dell'art. 357.
             6.  Alla  redazione  del  verbale  e  delle  annotazioni
          provvede  l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario
          che  assiste  il  pubblico   ministero.   Si   applica   la
          disposizione dell'art. 142".
          Articoli  197,  198,  199,  200,  201,  202,  203 e 363 del
          c.p.p.:
             riguardano,  rispettivamente,   l'incompatibilita'   con
          l'ufficio  di  testimone;  gli  obblighi  del testimone; la
          facolta' di astensione dei prossimi congiunti;  il  segreto
          professionale;  il  segreto d'ufficio; il segreto di Stato;
          gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi  di
          sicurezza;  l'interrogatorio  delle  persone imputate in un
          procedimento connesso.