Art. 5. Attivita' del pubblico ministero 1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento". 2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". (( 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale )) (( e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' )) (( di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il )) (( compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente )) (( delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui )) (( partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in )) (( stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore". )) 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti: " d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362; d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".
Articoli 360, 362, 370 e 373 del c.p.p., come sopra modificati: "Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facolta' di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364, comma 2. 3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento". "Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. (( Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203". "Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini". "Art. 373 (Documentazione degli atti). - 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, e' redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'art. 362; d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'art. 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'art. 360. 2. Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste nel titolo III del libro II. 3. Alla documentazione delle attivita' di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie. 4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. 5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 357. 6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 142". Articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 363 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, l'incompatibilita' con l'ufficio di testimone; gli obblighi del testimone; la facolta' di astensione dei prossimi congiunti; il segreto professionale; il segreto d'ufficio; il segreto di Stato; gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza; l'interrogatorio delle persone imputate in un procedimento connesso.