Art. 6.
                 Chiusura delle indagini preliminari
                    Fascicolo per il dibattimento
  1. In fine al comma 2 dell'articolo 405  del  codice  di  procedura
penale  e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno se
si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo  407,  comma
2, lettera a)".
  2.  L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero,  prima
della  scadenza,  puo'  richiedere  al  giudice, per giusta causa, la
proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei  motivi  che
la giustificano.
   2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal  pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini  ovvero
di   oggettiva   impossibilita'   di  concluderle  entro  il  termine
prorogato.
   2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un
tempo non superiore a sei mesi.
   3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice,  con
l'avviso  della  facolta'  di  presentare memorie entro cinque giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta  alle  indagini  nonche'
alla  persona  offesa  dal  reato  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
esserne  informata.  Il  giudice  provvede  entro  dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
   4. Il giudice autorizza  la  proroga  del  termine  con  ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero
e dei difensori.
   5.  Qualora  ritenga  che  allo  stato  degli  atti  non  si debba
concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma
3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di  consiglio
e  ne  fa  notificare  avviso  al  pubblico  ministero,  alla persona
sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3,
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle  forme
previste dall'articolo 127.
   5-bis.  Le  disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis.
In tali casi, il giudice provvede con ordinanza  entro  dieci  giorni
dalla   presentazione   della  richiesta,  dandone  comunicazione  al
pubblico ministero.
   6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta di proroga, il
giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le
indagini.
   7. Con l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice,  se  il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto,
fissa un termine non superiore a dieci  giorni  per  la  formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
   8.  Gli  atti  di  indagine  compiuti  dopo la presentazione della
richiesta di proroga e prima della  comunicazione  del  provvedimento
del  giudice  sono  comunque  utilizzabili, ((sempre che, nel caso di
provvedimento negativo, non siano successivi alla  data  di  scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini."))
 3.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  407 del codice di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
   " a) i delitti indicati nell'articolo 275,  comma  3,  nonche'  il
delitto  previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui
e' obbligatorio l'arresto in flagranza;".
  4. La lettera d) del  comma  1  dell'articolo  431  del  codice  di
procedura penale e' cosi' modificata:
   "  d)  i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di
quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".
 
          Articoli 405, 407 e 431 del c.p.p., come sopra modificati:
            "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). -
          1.   Il pubblico  ministero,  quando  non  deve  richiedere
          l'archiviazione,   esercita   l'azione  penale,  formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
             2. Il pubblico ministero richiede il rinvio  a  giudizio
          entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla
          quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle
          notizie  di  reato.  Il termine e' di un anno se si procede
          per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2,
          lettera a).
             3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta
          di procedimento, il termine  decorre  dal  momento  in  cui
          queste pervengono al pubblico ministero.
             4.  Se  e'  necessaria  l'autorizzazione a procedere, il
          decorso del termine e' sospeso dal momento della  richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero".
             "Art. 407 (Termini  di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto previsto dall'art. 393,
          comma 4, la durata  delle  indagini  preliminari  non  puo'
          comunque superare diciotto mesi.
             2.  La  durata  massima  e'  tuttavia  di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
               a) i delitti indicati nell'art. 275, comma 3,  nonche'
          il  delitto  previsto  dall'art.  416 del codice penale nei
          casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
               b)  notizie  di  reato  che  rendono   particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
               c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
               d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art.  371.
             3.  Qualora  il  pubblico ministero non abbia esercitato
          l'azione penale o  richiesto  l'archiviazione  nel  termine
          stabilito  dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di
          indagine compiuti dopo la scadenza del termine non  possono
          essere utilizzati".
             "Art.  431  (Fascicolo  per  il  dibattimento).  -  1. A
          seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria
          forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale,  secondo
          le prescrizioni del giudice, sono raccolti:
               a)  gli  atti relativi alla procedibilita' dell'azione
          penale e all'esercizio dell'azione civile;
               b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti  dalla
          polizia giudiziaria;
               c)  i  verbali  degli atti non ripetibili compiuti dal
          pubblico ministero;
               d)  i  verbali  degli  atti   assunti   nell'incidente
          probatorio  e  di  quelli  assunti  all'estero a seguito di
          rogatoria;
               e) il certificato generale del casellario giudiziale e
          gli altri documenti indicati nell'art. 236;
               f) il corpo del reato e le cose pertinenti  al  reato,
          qualora non debbano essere custoditi altrove".
          Articoli 51, 127 e 275 del c.p.p.:
            riguardano,  rispettivamente,  gli  uffici  del  pubblico
          ministero;  il  procedimento  in  camera  di  consiglio;  i
          criteri  di scelta delle misure cautelari personali (per il
          testo del comma 3-bis dell'art. 51 v. in nota all'art.  13;
          per il testo dell'art. 275 v. nota all'art. 25-quater).
          Art. 416 del c.p.:
             riguarda l'associazione per delinquere.