Art. 6. Chiusura delle indagini preliminari Fascicolo per il dibattimento 1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)". 2. L'articolo 406 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato. 2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, ((sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.")) 3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " a) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonche' il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;". 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale e' cosi' modificata: " d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;".
Articoli 405, 407 e 431 del c.p.p., come sopra modificati: "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a). 3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero". "Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti indicati nell'art. 275, comma 3, nonche' il delitto previsto dall'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati". "Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria; e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'art. 236; f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove". Articoli 51, 127 e 275 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, gli uffici del pubblico ministero; il procedimento in camera di consiglio; i criteri di scelta delle misure cautelari personali (per il testo del comma 3-bis dell'art. 51 v. in nota all'art. 13; per il testo dell'art. 275 v. nota all'art. 25-quater). Art. 416 del c.p.: riguarda l'associazione per delinquere.