Art. 7. Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale (( 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il )) (( comma 4, e' aggiunto il seguente: )) (( " 4- bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di )) (( verbali di prove di altro procedimento penale deve farne )) (( espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si )) (( tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali )) (( la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' )) (( autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il )) (( giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495". )) (( 2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di )) (( coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, )) (( approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' )) (( inserito il seguente: )) (( "Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con la )) (( giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in )) (( base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice )) (( o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' )) (( disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le )) (( necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta )) (( all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a )) (( consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi )) (( a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale )) (( visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona )) (( sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del )) (( giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel )) (( luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta )) (( l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per )) (( assicurare la genuinita' dell'esame. )) (( 2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a )) (( richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata )) (( disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma )) (( 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad )) (( assicurare la comparizione della persona che deve essere )) (( sottoposta ad esame". )) (( 3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura )) (( penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando e' )) (( stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri )) (( procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di )) (( nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione )) (( della documentazione relativa alla prova dell'altro )) (( procedimento". )) (( 4. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito )) (( dal seguente: )) (( "Art. 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale). -)) (( 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per )) (( contestare in tutto o in parte il contenuto della disposizione, )) (( possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal )) (( testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. )) (( 2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e )) (( sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' )) (( deposto. )) (( 2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione )) (( anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto )) (( o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle )) (( precedenti dichiarazioni. )) (( 3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono )) (( essere valutate dal giudice per stabilire la credibilita' della )) (( persona esaminata. )) (( 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformita' )) (( rispetto al contenuto della disposizione, le dichiarazioni )) (( utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo )) (( per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in )) (( esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne )) (( confermano l'attendibilita'. )) (( 5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate )) (( come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le )) (( modalita' della deposizione o per altre circostanze emerse dal )) (( dibattimento, risulta che il testimone e' stato sottoposto a )) (( violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra )) (( utilita', affinche' non deponga o deponga il falso ovvero )) (( risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinita' )) (( dell'esame. )) (( 6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo )) (( 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono )) (( state utilizzate per le contestazioni previste dal presente )) (( articolo". ))
Art. 468 del c.p.p., come sopra modificato: "Art. 468 (Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'art. 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 2". Articoli 210 e 495 (come modificato dall'art. 3 e dal presente articolo) del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, l'esame di persona imputata in un procedimento connesso; i provvedimenti del giudice in ordine alla prova (per il testo dell'art. 210 v. in nota all'art. 2; per il testo dell'art. 495 v. in nota all'art. 3). Art. 422 del c.p.p.: riguarda le sommarie informazioni ai fini della decisione nell'udienza preliminare.