Art. 8. Contestazioni nell'esame delle parti Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.". (( 1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale e' )) (( inserito il seguente: )) "Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). - 1. (( Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.". )) (( 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale )) (( le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia )) (( giudiziaria, dal pubblico ministero". )) (( 2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale )) (( e' inserito il seguente: )) "Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. (( Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa". ))
Articoli 503 e 512 del c.p.p., come sopra modificati: "Art. 503 (Esame delle parti private). - 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato. 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande. 3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto. 4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 3. 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. 6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 391 e 422". "Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione". Articoli 238 e 511 del c.p.p.: riguardano, rispettivamente, i verbali di prove di altri procedimenti; le letture consentite nel dibattimento (per il nuovo testo dell'art. 238 v. l'art. 3).