Art. 8.
                Contestazioni nell'esame delle parti
         Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione
  1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente:
  "  5.  Le  dichiarazioni  alle  quali il difensore aveva diritto di
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia  giudiziaria
su  delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il
dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni  previste
dal comma 3.".
(( 1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale e'    ))
(( inserito il seguente:                                           ))
  "Art.  511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).
- 1. (( Il giudice, anche di ufficio, dispone che  sia  data  lettura
dei  verbali  degli  atti  indicati  nell'articolo 238. Si applica il
comma 2 dell'articolo 511.". ))
(( 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale ))
(( le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia    ))
(( giudiziaria, dal pubblico ministero".                           ))
((  2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale      ))
(( e' inserito il seguente:                                        ))
  "Art.  512-bis  (Lettura  di  dichiarazioni  rese   dal   cittadino
straniero).  - 1. (( Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre,
tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti,  che  sia  data
lettura  dei  verbali  di  dichiarazioni rese dal cittadino straniero
residente all'estero se la  persona  non  e'  stata  citata,  ovvero,
essendo stata citata, non e' comparsa". ))
 
          Articoli 503 e 512 del c.p.p., come sopra modificati:
            "Art. 503 (Esame delle parti private). - 1. Il presidente
          dispone  l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta
          o che vi abbiano consentito, secondo  il  seguente  ordine:
          parte   civile,  responsabile  civile,  persona  civilmente
          obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
             2. L'esame si svolge nei modi  previsti  dagli  articoli
          498  e  499.   Ha inizio con le domande del difensore o del
          pubblico ministero che  l'ha  chiesto  e  prosegue  con  le
          domande,  secondo  i  casi,  del  pubblico  ministero e dei
          difensori della  parte  civile,  del  responsabile  civile,
          della  persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
          del coimputato e dell'imputato.  Quindi,  chi  ha  iniziato
          l'esame puo' rivolgere nuove domande.
             3.  Fermi  i  divieti  di  lettura  e di allegazione, il
          pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o
          in parte il contenuto della deposizione,  possono  servirsi
          delle   dichiarazioni   precedentemente  rese  dalla  parte
          esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
          Tale facolta' puo' essere esercitata solo se  sui  fatti  e
          sulle   circostanze  da  contestare  la  parte  abbia  gia'
          deposto.
             4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 3.
             5.  Le  dichiarazioni  alle  quali  il  difensore  aveva
          diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla
          polizia  giudiziaria  su delega del pubblico ministero sono
          acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono  state
          utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
             6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche
          per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 391 e
          422".
             "Art.    512   (Lettura   di   atti   per   sopravvenuta
          impossibilita'  di  ripetizione).  -  1.  Il   giudice,   a
          richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
          assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e
          dal  giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per
          fatti  o  circostanze   imprevedibili,   ne   e'   divenuta
          impossibile la ripetizione".
          Articoli 238 e 511 del c.p.p.:
             riguardano, rispettivamente, i verbali di prove di altri
          procedimenti;  le  letture consentite nel dibattimento (per
          il nuovo testo dell'art. 238 v. l'art. 3).