Art. 9.
                         Divieto di espatrio
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una  delle  altre   misure
coercitive  previste  dal  presente  capo, il giudice dispone in ogni
caso il divieto di espatrio.".
 
          Art. 281 del c.p.p., come sopra modificato:
             "Art.  281  (Divieto  di  espatrio).   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il
          giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
          nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
             2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie   per
          assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
          impedire  l'utilizzazione  del  passaporto  e  degli  altri
          documenti di identita' validi per l'espatrio.
             2-bis. Con  l'ordinanza  che  applica  una  delle  altre
          misure  coercitive  previste  dal presente capo, il giudice
          dispone in ogni caso il divieto di espatrio".