IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio comunale di Licata (Agrigento), rinnovato
nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta  forme  di
condizionamento  da  parte  della  criminalita' organizzata, rilevate
dalla relazione inoltrata dal prefetto di Agrigento;
  Constatato che  tali  forme  di  condizionamento  compromettono  la
libera  determinazione  dell'organo  elettivo  ed  il  buon andamento
dell'amministrazione  comunale  di   Licata   nonche'   il   regolare
funzionamento dei servizi alla medesima affidati;
  Constatato,   altresi',   che   la  chiara  contiguita'  di  alcuni
amministratori  con  la   criminalita'   organizzata   arreca   grave
pregiudizio  per  lo  stato  di  sicurezza  pubblica  e  determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilita'
degli organi gestionali;
  Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave  inquinamento
e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento  degli  organi  ordinari  del  comune  di
Licata,  per  il  ripristino  dei  principi democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,  come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'interno la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta  del  31 luglio 1992, alla quale e' stato debitamente invitato
il presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Licata (Agrigento) e' sciolto
per la durata di diciotto mesi.