Art. 2. Scheda di voto e biglietto di ammissione 1. La SICAV predispone, e mette a disposizione degli enti di cui all'art. 1, comma 1: a) una scheda contenente gli estremi della riunione assembleare, da compilarsi con l'indicazione delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio; la scheda va predisposta in modo da garantire la segretezza del voto espresso fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; b) un biglietto di ammissione alla votazione nel quale all'atto del rilascio andranno a riportare le generalita' del socio, il tipo di azioni di cui e' titolare, dei voti a cui esse danno diritto e in caso di azioni nominative il numero delle medesime posseduto alla data del 31 dicembre antecedente all'assemblea.