Art. 2.
              Scheda di voto e biglietto di ammissione
  1.  La  SICAV  predispone, e mette a disposizione degli enti di cui
all'art. 1, comma 1:
    a) una scheda contenente gli estremi della riunione  assembleare,
da compilarsi con l'indicazione delle proposte di delibera e appositi
spazi  per  la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio;
la scheda va predisposta in modo da garantire la segretezza del  voto
espresso fino all'inizio delle operazioni di scrutinio;
    b)  un  biglietto di ammissione alla votazione nel quale all'atto
del rilascio andranno a riportare le generalita' del socio,  il  tipo
di  azioni di cui e' titolare, dei voti a cui esse danno diritto e in
caso di azioni nominative il numero  delle  medesime  posseduto  alla
data del 31 dicembre antecedente all'assemblea.