Art. 3. Consegna della scheda di voto e del biglietto di ammissione agli aventi diritto e termine di ricezione presso la SICAV 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, a fronte del deposito delle azioni ovvero dell'attestazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, consegnano al depositante la scheda di voto e il biglietto di ammissione. 2. Le schede contenenti il voto unitamente ai relativi biglietti di ammissione sono invitati alla SICAV secondo le modalita' indicate nell'avviso di convocazione assembleare. 3. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e dei biglietti pervenuti alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare. 4. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari, le schede pervenute.