Art. 3.
     Consegna della scheda di voto e del biglietto di ammissione
     agli aventi diritto e termine di ricezione presso la SICAV
  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, a fronte del deposito delle
azioni  ovvero  dell'attestazione  di  cui  al  comma  2 del medesimo
articolo, consegnano al depositante la scheda di voto e il  biglietto
di ammissione.
  2. Le schede contenenti il voto unitamente ai relativi biglietti di
ammissione  sono  invitati  alla  SICAV secondo le modalita' indicate
nell'avviso di convocazione assembleare.
  3. Ai fini dell'esercizio  del  voto  per  corrispondenza  e  della
determinazione  dei  quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto
delle schede e dei biglietti pervenuti alla SICAV entro le ore 24 del
terzo giorno che precede la riunione assembleare.
  4. Il presidente del collegio  sindacale  della  SICAV  custodisce,
sino  al  momento  dell'inizio  dei  lavori  assembleari,  le  schede
pervenute.